28 Marzo 2024, giovedì
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“Incostituzionali e illegittimi”: la sentenza del Tribunale di Roma tuona sui DPCM di Giuseppe Conte

Nonostante le restrizioni, divieti e continui lockdown , secondo uno studio pubblicato 18 dicembre della Johns Hopkins University, emerge che l’Italia è il Paese al mondo con la più alta mortalità da Coronavirus ogni 100mila abitanti: 111,23 decessi ogni 100mila abitanti; seguono la Spagna (104,39), il Regno Unito (99,49) e gli Stati Uniti (94,97).

Dal Tribunale di Roma arriva una sentenza che si scaglia sulla validità dei DPCM fino ad oggi emanati da Giuseppe Conte: tutto scaturisce da un contenzioso in cui è finito un esercizio commerciale da sfrattare per morosità a causa del mancato pagamento canoni per la chiusura imposta dai divieti nell’ambito dell’emergenza Coronavirus. Il giudice è arrivato alla conclusione che i Dpcm “siano viziati da violazioni per difetto di motivazione” e “da molteplici profili di illegittimità“. Pertanto, in quanto tali, risultano essere “caducabili”. Ovvero non producono effetti reali e concreti dal punto di vista giurisprudenziale, sono da annullare. I decreti con cui è intervenuto il governo non sono “di natura normativa” ma hanno “natura amministrativa”

Inoltre viene spiegato che non vi è alcuna legge ordinaria “che attribuisce il potere al Consiglio dei ministri di dichiarare lo stato di emergenza per rischio sanitario”. Si legge che “hanno imposto una rinnovazione della limitazione dei diritti di libertà“. quando invece sarebbe stato d’uopo “un ulteriore passaggio in Parlamento diverso” rispetto a quello che si è avuto per la conversione del decreto Io resto a casa e del Cura Italia.

“Si tratta pertanto di provvedimenti contrastanti con gli articoli che vanno dal 13 al 22 della Costituzione e con la disciplina dell’art 77 Cost., come rilevato da autorevole dottrina costituzionale”, viene aggiunto.

Per essere validi i Dpcm, come atti amministrativi, devono essere motivati ai sensi dell’articolo 3 della legge 241/1990. Come riportato da Italia Oggi, il primo decreto legge che ha “legittimato” il Dpcm si limitava a contenere un’elencazione a titolo d’esempio e consentiva così l’adozione di atti innominati, non stabilendo però alcuna modalità di esercizio dei poteri.

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