26 Aprile 2024, venerdì
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E’ possibile la modifica del cognome ?

Se è certamente vero che il nome di ciascun soggetto dell’ordinamento è destinato ad assolvere la funzione della sua identificazione e il diritto al nome costituisce un rilevante diritto assoluto della persona la cui tutela risulta garantita sia dal codice civile che dalla carta costituzionale, e dunque non è consentito domandare reiteratamente la modifica del cognome per poi, acclaratene le sfavorevoli conseguenze, chiedere una nuova modifica, atteso il rilevante effetto sugli atti di stato civile che la modifica del cognome comporta, tuttavia il diniego opposto deve contenere una congrua motivazione, non potendosi limitare l’amministrazione a opporre una ragione di ordine meramente quantitativo, senza effettuare la correlata, indispensabile, comparazione dell’interesse vantato dal ricorrente, assurto tuttavia a interesse generale, con quello pubblico alla certezza degli atti e dei rapporti giuridici.

(Nella specie, il ricorrente aveva già chiesto e ottenuto di modificare il proprio cognome in quanto ritenuto possibile fonte di scherno nel contesto territoriale di appartenenza, laddove invece i propri figli avevano mantenuto il cognome originario, sicché la successiva richiesta sarebbe stata giustificata dalla necessità di ricostituire quell’unità familiare, certamente consistente anche nell’interesse personale diretto del ricorrente di essere chiamato come i propri discendenti nonché quello degli stessi di essere denominati con lo stesso cognome del padre, discendenti i quali hanno spiegato intervento adesivo al ricorso in esame).

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