I titolari di un mutuo contratto per l’acquisto della prima casa, possono sospendere il pagamento delle rate, fino a diciotto mesi, al verificarsi di specifiche situazioni di temporanea difficoltà, destinate ad incidere negativamente sul reddito complessivo del nucleo familiare:
– cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
– cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato;
– cessazione dei rapporti di lavoro parasubordinato, o di rappresentanza commerciale o di agenzia;
– morte o riconoscimento di grave handicap ovvero di invalidità civile non inferiore all’80 per cento.
Può presentare domanda di accesso ai benefici del Fondo il proprietario di un immobile adibito ad abitazione principale, titolare di un mutuo contratto per l’acquisto dello stesso immobile di importo non superiore a 250.000 euro e in possesso di indicatore ISEE non superiore a 30.000 euro. Il mutuo deve inoltre essere in ammortamento da almeno un anno al momento della presentazione della domanda. È ammissibile anche il titolare del contratto di mutuo già in ritardo nel pagamento delle relative rate, purché il ritardo non superi i novanta giorni consecutivi. Il Governo ha esteso l’intervento del Fondo anche alle ipotesi di sospensione dal lavoro o riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno trenta giorni, anche in attesa dell’emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito.