27 Aprile 2024, sabato
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Asta immobiliare: un dipendente del tribunale può parteciparvi?

Può un dipendente del tribunale, presentare domanda per partecipare all’asta di un immobile la cui procedura esecutiva pende nello stesso ufficio giudiziario in cui opera?

Risponde il Prof.Giuseppe CatapanoRisultati immagini per asta immobiliare

L’interessante questione è stata recentemente esaminata dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 4149 del 13/2/2019.

Il caso riguardava una procedura di espropriazione immobiliare nel corso della quale il bene fu aggiudicato e trasferito a favore di un magistrato in servizio presso lo stesso ufficio giudiziario (in particolare, l’aggiudicataria svolgeva, al momento dell’aggiudicazione, le funzioni di giudice delle indagini preliminari presso il medesimo tribunale di Lecce); l’esecutato aveva dedotto la nullità della vendita per violazione del divieto di acquisto di cui all’art. 1471, comma 1, n. 2, c.c. («Non possono essere compratori nemmeno all’asta pubblica, né direttamente né per interposta persona: … gli ufficiali pubblici, rispetto ai beni che sono venduti per loro ministero»).

Con diffusa motivazione il giudice di legittimità ha così statuito:

«Il divieto di comprare colpisce, nell’espropriazione, i soggetti che istituzionalmente – e quindi necessariamente – concorrono o possono normalmente concorrere allo sviluppo della procedura: ad esempio, in ogni tipo di espropriazione che culmini con un trasferimento coattivo del diritto staggito, il cancelliere o l’impiegato della cancelleria direttamente coinvolto e, ovviamente, il giudice dell’esecuzione.

Il divieto attinge però tutti costoro in uno ai loro, poco importa se potenziali od effettivi, sostituti occasionali o istituzionali, i quali cioè loro sono subentrati, subentrano o potrebbero loro subentrare per uno o più atti della procedura stessa per previsione di legge o di regolamento o – per il personale di cancelleria – di organigramma amministrativo oppure ancora – quanto ai magistrati delle tabelle di organizzazione degli uffici …, quand’anche quanto ai giudici – siccome appartenenti alla stessa sezione od ufficio od in sede di eventuale reclamo od opposizione od istruzione o definizione delle cause ed impugnazioni relative alla procedura o singoli suoi atti.

Analogamente, nell’espropriazione immobiliare, il divieto in parola si riferisce anche agli altri pubblici ufficiali in quella coinvolti istituzionalmente: in particolare lo stimatore …, il custode …, il delegato …, l’avvocato della procedura (se in concreto nominato).

… Per definizione, allora, il divieto di acquistare previsto dall’art. 1471 c.c., comma 1, n. 2, non può estendersi anche ad un altro giudice che, benché in servizio presso lo stesso tribunale che sta procedendo alla vendita ed a meno di specifiche previsioni tabellari o di peculiari vicende in fatto, nella procedura non è stato e non potrebbe essere in alcun modo, né in concreto né potenzialmente, coinvolto per ragioni istituzionali o comunque interferire.».

La Corte, dunque, ha ritenuto valido (perché non colpito dalla nullità ex art. 1471 c.c.) l’acquisto del G.I.P. del medesimo tribunale perché inidoneo a far sorgere il rischio di interferenze sull’esito della vendita o a suscitare il sospetto di influenzabilità o sviamento rispetto all’istituzionale imparzialità, correttezza ed equidistanza da tutti i partecipanti interessati.

Lo stesso non può dirsi nella fattispecie descritta nel quesito: infatti, l’assistente giudiziario che svolge le proprie mansioni presso la cancelleria delle esecuzioni deve essere necessariamente annoverato tra gli ufficiali pubblici che – ai sensi dell’art. 1471, comma 1, n. 2, c.c. – non possono essere compratori, a pena di nullità della vendita, di beni che sono alienati “per loro ministero” dall’ufficio giudiziario.

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