24 Aprile 2024, mercoledì
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La confisca dei beni del contribuente che non paga le tasse si fa più leggera :cosa significa?

La confisca dei beni del contribuente che non paga le tasse si fa più leggera :cosa significa?

Risponde il Prof.Giuseppe Catapano

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La confisca dei beni del contribuente accusato di evasione Iva dev’essere fatta al netto delle sanzioni fiscali.

Lo ha sancito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 17535 del 24 aprile 2019, ha accolto il ricorso di un imprenditore che non aveva versato l’imposta, motivo per cui era stata sequestrata gran parte dei suoi beni.

La prima considerazione fatta dagli Ermellini per giungere a questa decisione è quella per cui il profitto dei reati tributari, in ragione delle specifiche caratteristiche di detti delitti, è peculiarmente caratterizzato dal risparmio economico derivante dalla sottrazione degli importi evasi alla loro destinazione fiscale a seguito del mancato pagamento d’imposta.

Per questo motivo il Collegio di legittimità ha riadattato all’evasione Iva un principio già sancito in caso di frode fiscale. In particolare i giudici hanno affermato che in tema di reati tributari, il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente è costituito dal risparmio economico derivante dalla sottrazione degli importi evasi alla loro destinazione fiscale, che costituisce profitto del reato di omesso versamento dell’Iva di cui all’art. 10 ter dlgs n. 74 del 2000, e non può avere ad oggetto le sanzioni dovute a seguito dell’accertamento del debito, che rappresentano, invece, il costo del reato stesso, derivante dalla sua commissione. In altri termini, «ai reati dichiarativi caratterizzati dalla evasione di imposta, la sanzione, lungi dal potere rientrare nel concetto di profitto del reato è, esattamente al contrario, il costo del reato stesso, originato infatti dalla sua commissione e, per tale ragione, necessariamente successivo ad essa». In altri termini, nei reati dichiarativi, connotati dall’evasione di imposta, o nei reati di omesso versamento, la sanzione tributaria rientra nel concetto non di «profitto», ma di «costo» del reato, che trova origine nella commissione dello stesso e, di conseguenza, la commisurazione della confisca anche sull’importo della sanzione tributaria deve ritenersi illegittima dovendo il profitto essere individuato nella sola imposta evasa: il solo risparmio che ottiene il contribuente infedele.

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