25 Aprile 2024, giovedì
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Sanatoria delle violazioni formali: arrivano le modalità di attuazione

Sanatoria delle violazioni formali:
arrivano le modalità di attuazione

Risponde il Prof.Giuseppe Catapano

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Al via la definizione delle violazioni formali. La rimozione degli errori, però, non deve essere effettuata quando non è possibile o necessaria, tenendo conto dei profili della violazione formale. L’Agenzia delle Entrate ha recentemente pubblicato il provvedimento atteso, confermando la regolarizzazione per le violazioni di propria competenza e che non rilevano ai fini della determinazione della base imponibile e delle imposte, con la conseguenza che restano fuori le omesse presentazioni delle dichiarazioni dei redditi, dell’Irap e dell’Iva.
La misura istituita dall’art. 9, D.L. 119/2018, convertito con modificazioni nella L. 136/2018, ammette la sanatoria degli errori formali commessi sino alla data del 24.10.2018, prevedendo il perfezionamento attraverso il versamento di euro 200 per tutte le violazioni commesse in ciascun periodo d’imposta, da eseguire in massimo due rate di pari importo alle date del 31.05.2019 e del 2.03.2020; la rimozione dell’irregolarità o dell’omissione deve avvenire entro il 2.03.2020. Se la rimozione non è eseguita per giustificato motivo, la sanatoria si perfeziona dopo che la rimozione è stata eseguita entro il termine comunicato dall’ufficio delle Entrate, che non può essere inferiore a trenta giorni.
Sono oggetto di definizione le violazioni per le quali è competente l’Agenzia delle Entrate commesse fino alla data del 24.10.2018 dal contribuente, sostituto d’imposta, intermediario o altro soggetto obbligato all’adempimento fiscalmente rilevante, anche se limitato alla comunicazione di dati.
Esclusioni – La regolarizzazione non si applica alle violazioni formali di norme tributarie riguardanti ambiti impositivi diverse da quelli indicati, a quelle oggetto di rapporto esaurito, da intendere come procedimento concluso definitivamente, a quelle oggetto di rapporto pendente al 19.12.2018, ma con riferimento al quale sia intervenuta pronuncia giurisdizionale definitiva oppure oggetto di altre forme di definizione e agli atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi nell’ambito della collaborazione volontaria, di cui all’art. 5-quater, D.L. 167/1990; la sanatoria non è possibile, inoltre, se finalizzata all’emersione di attività finanziarie o patrimoniali detenute all’estero.
Si conferma l’esclusione dalla regolarizzazione di tutto ciò che concerne una violazione di natura sostanziale che incide sulla determinazione della base imponibile e dell’imposta, ai fini Iva, dell’Irap, delle imposte sui redditi, addizionali, imposte sostitutive, ritenute alla fonte, crediti d’imposta e relativi versamenti; di conseguenza, non possono essere sanate le omissioni riferite alla presentazione delle dichiarazioni per i tributi indicati, giacché l’omissione è rilevante ai fini della determinazione di quanto dovuto dal contribuente.
La sanatoria si perfeziona con la rimozione dell’irregolarità o dell’omissione e con il versamento di 200 euro per ciascun periodo d’imposta, cui si riferiscono le violazioni di natura formale; il contribuente ha facoltà di scegliere quali periodi d’imposta (e quali irregolarità) e quanti periodi d’imposta regolarizzare.
Con riferimento alle violazioni non riconducibili a uno specifico periodo d’imposta (per esempio, quelle relative alla comunicazione di dati da parte di soggetti diversi dal contribuente) per la regolarizzazione si deve far riferimento all’anno solare in cui la violazione risulta commessa; per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, il versamento sana le violazioni formali riferite al periodo d’imposta che ha termine nell’anno solare indicato nella delega F24; il pagamento deve essere eseguito entro il 31.05.2019 (prima rata) e il 2.03.2020 (seconda rata) o in un’unica soluzione entro il primo termine indicato.
L’Agenzia delle Entrate conferma che, in aggiunta al versamento, è necessario rimuovere l’irregolarità ma, come nel caso delle violazioni riguardanti l’inversione contabile (reverse charge), la stessa Agenzia precisa che la rimozione non deve essere eseguita quando risulti impossibile o non necessaria, avuto riguardo ai profili della violazione formale.

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