29 Marzo 2024, venerdì
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Applicazione dei tributi locali sulla casa assegnata al coniuge,cosa fare?

Applicazione dei tributi locali sulla casa assegnata al coniuge,cosa fare?
Risponde il Prof.Giuseppe Catapano

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La casa coniugale assegnata al coniuge, ai fini Imu, rientra nel novero delle abitazioni assimilate per legge alla principale, intesa come l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.
In particolare, l’art. 4, c. 12-quinquies D.L. 2.03.2012, n. 16 afferma, ai soli fini dell’applicazione dell’Imu, che “l’assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione”.
La previsione di legge, come sostenuto dalla C.M. 18.05.2012, n. 3/DF, ha introdotto una novità assoluta, dato che la disposizione riportata stabilisce un diritto di abitazione nei confronti del coniuge assegnatario della “casa” stessa, riconoscendo la soggettività passiva Imu in via esclusiva, a prescindere dalla titolarità della proprietà dell’immobile. In particolare, solo all’ex coniuge spettano le agevolazioni previste per l’abitazione principale e per le relative pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate.
Inoltre, alla luce della risposta 22 del comunicato Mef 137/2014, tale previsione risulta estesa anche alla Tasi. In particolare il Ministero afferma che “lo stesso principio si applica anche alla Tasi. In tal caso, il coniuge è titolare del diritto di abitazione e, indipendentemente dalla quota di possesso dell’immobile, è il solo che paga la TASI con l’aliquota e la detrazione, eventualmente prevista, per l’abitazione principale”.
Pertanto il detentore, indipendentemente dalla quota di possesso dell’immobile, è il solo soggetto obbligato al versamento della Tasi con applicazione dell’aliquota e delle detrazioni eventualmente previste per l’abitazione principale.
Invece, nell’ipotesi di abitazione detenuta in locazione da entrambi i coniugi prima della separazione (annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio) e successivamente assegnata dal giudice a uno dei due, la Tasi deve essere calcolata dal proprietario con l’aliquota prevista dal singolo Comune per gli immobili diversi dall’abitazione principale e l’importo ottenuto deve essere ripartito tra il proprietario e il locatario.
Ne consegue che:
– l’immobile risulta soggetto all’Imu in capo al proprietario;
– il proprietario deve versare la Tasi per la quota deliberata dal Comune in cui l’immobile è ubicato. Si ricorda però che, nel caso in cui il Comune, nella delibera, non indichi la percentuale a carico del proprietario, quest’ultimo deve versare l’imposta nella misura minima del 90%.
In conclusione si evidenzia che le abitazioni assimilate per Legge alla principale, ai sensi del citato art. 13, c. 2 D.L. 6.12.2011, n. 201, sono inoltre:
– unità immobiliari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
– alloggi sociali, come definiti dal D.M. 22.04.2008;
– un’unica unità immobiliare appartenente al personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e al personale appartenente alla carriera prefettizia.

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