25 Aprile 2024, giovedì
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Rischi d’elusione nelle holding

L’elusione fiscale approda a pieno titolo nel cost sharing agreements. Sussiste infatti abuso del diritto con conseguente impossibilità di detrazione Iva quando, nonostante il contratto, la controllata non dimostra l’effettiva inerenza del servizio pagato alla capogruppo della holding. È quanto affermato dalla Corte di cassazione che, con la sentenza n. 16480 del 18 luglio 2014, ha respinto il ricorso di una società che aveva pagato alla capogruppo dei servizi, in virtù di un regolare contratto, deducendo i costi.
Ma l’ufficio aveva emesso il recupero a tassazione sul presupposto che non era stata dimostrata l’inerenza del servizio.
L’azienda l’ha impugnata di fronte alla Ctp che ha convalidato l’atto impositivo. La Ctr ha confermato il verdetto.
Ora la Cassazione lo ha reso definitivo enunciando un nuovo principio di diritto. E’ quindi legittima la prassi amministrativa che fondatamente subordina la deducibilità dei costi derivanti da accordi contrattuali sui servizi prestati dalla controllante (cost sharing agreements) all’effettività e all’inerenza della spesa all’attività d’impresa esercitata dalla controllata e al reale vantaggio che deriva a quest’ultima, senza che rilevino in proposito quelle esigenze di controllo della capogruppo, peculiari della sua funzione di shareholder.

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