19 Aprile 2024, venerdì
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Percorso di Giurisprudenza di Lex24: l’appalto

Secondo l’art. 1655 c.c., “l’appalto è il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro “. L’art. 1676 c.c. prevede, poi, una particolare tutela, entro certi limiti di valore e di tempo, in favore dei lavoratori dipendenti dell’appaltatore. La norma prevede che “coloro che, alle dipendenze dell’appaltatore, hanno dato la loro attività per eseguire l’opera o per prestare il servizio possono proporre azione diretta contro il committente per conseguire quanto è loro dovuto, fino alla concorrenza del debito che il committente ha verso l’appaltatore nel tempo in cui essi propongono la domanda”. Pertanto ai fini della proposizione dell’azione diretta occorre che sussistano i seguenti presupposti:
– credito di lavoro in capo al lavoratore, inadempiuto da parte dell’appaltatore-datore di lavoro (artt. 2099 e s. c.c.);
– esecuzione della prestazione lavorativa per il compimento di quella particolare opera o di quello specifico servizio commissionati da quel determinato committente;
– credito dell’appaltatore verso il committente in relazione al compimento dell’opera o del servizio commissionatigli (art. 1657 c.c.).
Secondo l’orientamento della Cassazione, l’azione diretta ivi prevista è da considerarsi distinta ed autonoma rispetto a quella che, eventualmente, venga simultaneamente proposta nei confronti dell’appaltatore – datore di lavoro, configurandosi fra quest’ultimo ed il committente un mero rapporto di solidarietà in relazione all’obbligo di pagamento delle retribuzioni dovute per le prestazioni eseguite dal lavoratore. Tale azione è esperibile anche in caso di fallimento dell’appaltatore.
Quando l’appaltatore cede ad un terzo (c.d. subappaltatore), previa autorizzazione del committente, l’esecuzione dell’opera o del servizio oggetto del contratto di appalto, si ha un subappalto. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
GIURISPRUDENZA
L’azione diretta ex art. 1676 c.c. può riguardare il solo credito maturato dal lavoratore in forza dell’attività svolta nell’appalto, e non anche ulteriori crediti, pur relativi allo stesso rapporto di lavoro (Cass. 19 novembre 2010, n. 23489).
L’azione diretta di cui sopra è da considerarsi distinta ed autonoma rispetto a quella che, eventualmente, venga simultaneamente proposta (dai lavoratori) nei confronti dell’appaltatore – datore di lavoro, configurandosi fra quest’ultimo e l’appaltante un mero rapporto di solidarietà in relazione all’obbligo di pagamento delle retribuzioni dovute per le prestazioni eseguite dai lavoratori medesimi (Cass. 4 settembre 2000, n. 11607). È peraltro esperibile anche in caso di fallimento dell’appaltatore (Cass. 24 ottobre 2007, n. 22304).
L’azione è esperibile anche dai dipendenti del subappaltatore nei confronti del subappaltante (Cass. 7 marzo 2008, n. 6208).
L’esercizio dell’azione diretta impedisce qualsiasi altra iniziativa individuale, anche se proveniente dall’appaltatore o dagli altri suoi creditori e senza che rilevi il mezzo processuale impiegato. Conseguentemente, anchel’apertura del fallimento non può produrre effetti sulle ragioni vantate dai lavoratori (Cass. 9 maggio 2006 n. 10626).
La semplice conoscenza del credito del dipendente dell’appaltatore non fa sorgere alcun obbligo in capo al committente (estraneo al rapporto di lavoro). Solo dal momento della proposizione della domanda giudiziale di pagamento da parte dei dipendenti nei confronti del committente, quest’ultimo non può più pagare all’appaltatore né a qualunque altro creditore (Cass. 27 settembre 2000, n. 12784).

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