L’esenzione dal limite del capitale di cui al primo comma dell’art. 2412 c.c. vale per ogni strumento finanziario convertibile in azioni. Il Notariato, con lo studio 143/2014, interpreta estensivamente il quinto comma della norma civilistica ricomprendendo, nel suo ambito d’applicazione, non solo le obbligazioni che danno diritto di acquisire o sottoscrivere azioni dell’emittente, bensì pure quelle convertibili in azioni di altra società e, soprattutto, i prestiti convertendo o reverse convertible.
Le società azionarie possono emettere obbligazioni, in linea generale, per un ammontare massimo pari al doppio della somma fra il capitale sociale, la riserva legale e le riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio approvato: un vincolo peraltro anacronistico, come messo in luce dal Notariato, poiché legato a un parametro formale che nulla dice in merito alla concreta capacità di rimborso. Il decreto legge 83/2012, meglio noto come «decreto crescita», ha ampliato le fattispecie esonerate da tale limite con l’obiettivo di favorire l’accesso al credito anche per le Pmi: oltre al caso delle obbligazioni destinate a essere quotate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, viene disposto l’esonero anche per quelle che danno il diritto di acquisire ovvero di sottoscrivere azioni.