25 Aprile 2024, giovedì
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Dirigenti pubblici licenziabili

Non chiamateli licenziamenti anche se l’effetto è sempre la risoluzione del rapporto di lavoro dei dirigenti pubblici privi di incarico. La versione assestata del ddl legge-delega di riforma della pubblica amministrazione elimina la parola espressa “licenziamento”, ma tratta la sorte dei dirigenti che restano senza incarichi esattamente allo stesso modo. Si stabilisce, infatti, che i dirigenti privi di incarico riceveranno il trattamento economico fondamentale e la parte fissa della retribuzione (sostanzialmente la sola retribuzione tabellare, senza posizione e risultato) maturata prima dell’entrata in vigore dei decreti legislativi di attuazione della legge-delega, e verranno posti in disponibilità. Lo schema di ddl aggiunge che detti dirigenti, a seguito di un determinato periodo di collocamento in disponibilità, decadranno dai ruoli unici. Il che equivale a dire, dunque, che verrà risolto il rapporto di lavoro. E, poiché il collocamento in disponibilità dura 24 mesi, a meno di modifiche speciali da parte dei decreti legislativi attuativi, basteranno due anni senza incarico perché i dirigenti di ruolo perdano il lavoro.

La configurazione del licenziamento dei dirigenti pubblici, contrariamente a quanto ha dichiarato la titolare del dipartimento della Funzione Pubblica Marianna Madia secondo la quale vi sarebbe piena parità di posizione tra una dirigenza di ruolo e quella “di fiducia” politica soggetta allo spoil system, rivela una sperequazione evidente a svantaggio dei dirigenti di ruolo.

Infatti, sono soltanto i dirigenti che accedono ai ruoli unici per concorso a rischiare il licenziamento e la perdita secca del lavoro. I dirigenti a contratto, cooptati senza concorso dalla politica (ricordiamo che il d.l. 90/2014 ha esteso dal 10% al 30% il numero di dirigenti a contratto negli enti locali) nella stragrande maggioranza dei casi assumono l’incarico dirigenziale avendo alle spalle un altro rapporto di lavoro. Infatti, ai sensi dell’articolo 19, comma 6, si tratta di magistrati o di professori o ricercatori universitari, avvocati dello Stato o anche di funzionari della medesima amministrazione conferente l’incarico dirigenziale.

Dunque, i dirigenti a contratto contano, in generale, su due rapporti di lavoro: quello “di provenienza”, che diviene quiescente (si prevede, infatti l’aspettativa); e quello “di destinazione”, cioè l’incarico dirigenziale conferito dall’organo di governo. Pertanto, quand’anche la dirigenza non di ruolo dovesse perdere l’incarico per scadenza del mandato ed esercizio dello spoil system, perderebbe, sì, l’incarico dirigenziale, ma non il lavoro (salvo il caso di persone provenienti dal privato che non riescano ad ottenere la collocazione in aspettativa).

I dirigenti di ruolo, invece, se restano privi di incarico per il tempo che indicheranno con maggior precisione i decreti delegati non avranno alcun paracadute: perderanno non solo l’incarico, ma, decadendo dal ruolo, subiranno la risoluzione del rapporto di lavoro.

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