16 Aprile 2024, martedì
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Alimentare, potere agli ispettori

Esteso l’uso della diffida in campo agricolo e agroalimentare ma aumentata anche la discrezionalità degli ispettori, chiamati a definire se l’illecito amministrativo è di lieve entità e può essere sanato. Come indicato dalla circolare del 2 luglio scorso dell’Ispettorato Repressione frodi, emessa a pochi giorni dall’entrata in vigore del decreto legge 91/2014, meglio conosciuto come Campolibero, la valutazione «dovrà necessariamente essere fatta caso per caso, con riguardo alle circostanze che caratterizzano il fatto illecito accertato e soprattutto all’effettiva possibilità di regolarizzare l’infrazione commessa». A titolo di esempio la circolare specifica che si ritengono di lieve entità le violazioni «che non determinano effetti economici di particolare rilevanza sul mercato dei prodotti interessati o che non incidono in modo significativo sulle caratteristiche merceologiche e compositive dei prodotti stessi». L’estensione della diffida è una misura fortemente voluta dagli operatori, non solo imprenditori agricoli ma anche operatori agroalimentari, che ricevevano verbali con multe salate per irregolarità formali o facilmente risolvibili. Restano comunque escluse dalla diffida le violazioni che prevedono anche sanzioni amministrative non pecuniarie quali, ad esempio, la pubblicazione, a spese del trasgressore, del provvedimento sanzionatorio, la chiusura, sia pure temporanea, dello stabilimento, la sospensione dal diritto a utilizzare la denominazione protetta, l’avvio alla distillazione dei prodotti vitivinicoli nei casi previsti dalle disposizioni vigenti.

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