25 Aprile 2024, giovedì
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Operazioni del rappresentante fiscale

D: Una società austriaca vende della merce ad altra società austriaca, che ha nominato un rappresentante fiscale. La fattura viene intestata alla partita iva del rappresentante fiscale. La merce viene spedita direttamente al cliente italiano dalla società austriaca che vende. Come si comporta il rappresentante fiscale? Deve emettere fattura di vendita (con o senza iva?), oppure la fattura deve essere emessa dalla società austriaca direttamente al cliente italiano il quale è tenuto ad emettere autofattura ex art. 17 DPR 633/72? Il rappresentante fiscale è tenuto a compilare l’INTRA acquisti?

R: Ipotizzando che il fornitore estero si sia identificato ai fini IVA in Italia si osserva che nell’ipotesi di consegna diretta la posizione IVA italiana non può essere utilizzata ai fini della cessione, con la conseguenza che la società non residente, pur essendo identificata in Italia, non è tenuta ad alcun Nell’ipotesi di consegna indiretta, tornano utili le indicazioni fornite dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 36 del 21 giugno 2010 (Parte II, § 31), in base alle quali: – la posizione IVA italiana effettua un acquisto intracomunitario ai sensi dell’art. 38, comma 3, lett. b), del D.L. n.331/1993, relativo a beni trasferiti senza vendita ed a se stessi da un altro Paese membro verso l’Italia, rispetto al quale deve essere presentato il modello INTRA 2-bis; – il cliente italiano, a seguito del proprio acquisto, applica il sistema del reverse charge di cui all’art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972, cioè nel caso in esame la procedura di integrazione e di registrazione prevista per gli acquisti intracomunitari. In conclusione, anche in quest’ultima ipotesi, in cui la cessione viene posta in essere previa acquisizione intracomunitaria da parte della posizione IVA italiana, la generalizzazione dell’obbligo di reverse charge esclude l’addebito dell’imposta al cliente; quest’ultimo, peraltro, effettuando un acquisto interno e non intracomunitario non dovrà presentare il modello INTRA 2-bis, così come il fornitore estero, per il tramite della posizione IVA italiana, non dovrà presentare il modello INTRA 1-bis.

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