26 Aprile 2024, venerdì
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Matrimonio, registro ad hoc per chi cambia sesso

«Chi cambia sesso – e tale decisione provoca lo scioglimento del suo matrimonio – deve poter mantenere, nel caso in cui entrambi i coniugi lo richiedano, un rapporto di coppia giuridicamente regolato con un’altra forma di convivenza registrata, che tuteli adeguatamente i diritti ed obblighi della coppia medesima, con le modalità da statuirsi dal legislatore». Lo ha sancito la Corte costituzionale, con la sentenza 170/2014, depositata ieri sera.

La vicenda
I giudici della Consulta hanno dunque ritenuto fondate le questioni sollevate, nel giugno dello scorso anno, dalla prima sezione civile della Corte di Cassazione nell’ambito di una causa intentata da una coppia che, a seguito della decisione del marito di cambiare sesso, si era vista annullare automaticamente dall’ufficiale di stato civile il matrimonio. Il Tribunale di Modena aveva accolto il ricorso dei coniugi, ma il verdetto era stato ribaltato dalla Corte d’appello di Bologna. La Cassazione, nel terzo grado di giudizio aveva deciso di inviare gli atti alla Corte Costituzionale.

Una forma alternativa di rapporto 
La Consulta ha ritenuto violato dalle norme in materia di rettificazione di sesso, le quali prevedono lo scioglimento di un eventuale matrimonio in atto senza pensare ad una forma alternativa di rapporto di coppia, l’articolo 2 della Costituzione, concernente i diritti inviolabili dell’uomo.

I giudici della Consulta osservano che questo caso particolare, in cui i coniugi intendano proseguire nella loro vita di coppia nonostante il cambio di sesso di uno dei due, «sia riconducibile a quella categoria di situazioni ‘specifiche’ e ‘particolari’ di coppie dello stesso sesso, riguardo alle quali ricorrono i presupposti per un intervento di questa corte per il profilo di un controllo di adeguatezza e proporzionalità della disciplina adottata dal legislatore».

Gli interessi in campo
Nel 2010, infatti, la Consulta, affrontando il tema dei matrimoni gay, dichiarò la questione inammissibile poiché «spetta al Parlamento, nell’esercizio della sua piena discrezionalità, individuare le forme di garanzia e di riconoscimento» per le unioni omosessuali, sottolineando però che alla stessa Corte rimaneva «riservata la possibilità di intervenire a tutela di specifiche situazioni» come quella trattata nella sentenza di oggi.

La questione sollevata dalla Cassazione «coinvolge – si legge nella sentenza – da un lato l’interesse dello Stato a non modificare il modello eterosessuale del matrimonio (e a non consentirne quindi, la prosecuzione, una volta venuto meno il requisito essenziale della diversità di sesso dei coniugi) e, dall’altro lato, l’interesse della coppia» affinché «l’esercizio della libertà di scelta compiuta da un coniuge con il consenso dell’altro relativamente ad un tal significativo aspetto dell’identità personale, non sia – sottolineano i giudici – eccessivamente penalizzato con il sacrificio integrale della dimensione giuridica del preesistente rapporto».

L’intervento del legislatore
Le norme bocciate dalla Consulta, risolvevano tale contrasto di interessi «in termini di tutela esclusiva di quello statuale alla non modificazione dei caratteri fondamentali dell’istituto del matrimonio» restando così chiuse «ad ogni qualsiasi, pur possibile, forma di suo bilanciamento con gli interessi della coppia». Sarà dunque «compito del legislatore – conclude la Consulta – introdurre una forma alternativa (e diversa dal matrimonio) che consenta ai due coniugi di evitare il passaggio da uno stato di massima protezione giuridica» qual é il matrimonio «ad una condizione di assoluta indeterminatezza» e tale compito, osservano i giudici delle leggi «il legislatore è chiamato ad assolvere con la massima sollecitudine per superare la rilevata condizione di illegittimità della disciplina in esame per il profilo dell’attuale deficit di tutela dei diritti dei soggetti in essa coinvolti».

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