25 Aprile 2024, giovedì
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Recupero iva su abitazioni rimaste invendute

D: Una società edilizia costruisce un complesso abitativo con inizio lavori nel 2007 dal quale ricava 11 fabbricati. Iva pagata per la costruzione €104.112. Nel 2010 sono terminati i lavori di costruzione e sono stati venduti n. 6 appartamenti per un totale di € 711.500,00 iva al 4% 28.460,00. Dei 5 appartamenti rimasti 4 sono stati affittati esenti nel 2013. Gli affitti del 2013 sono gli unici ricavi dell’anno, per cui in sede di dichiarazione Iva annuale si determina un pro-rata di detraibilità pari a zero. Come si procede invece al calcolo della rettifica di cui all’art. 19bis 2, comma 4?

R: Le modalità di rettifica sono diverse a seconda che l’operazione attenga delle cessioni o delle locazioni. Più precisamente, nel caso di cessioni di immobili in esenzione d’imposta, operano le rettifiche previste dall’art. 19-bis2, comma 6, del Dpr 633/72, che devono essere effettuate in un’unica soluzione per gli anni mancanti al compimento del periodo di vigilanza. Diverso è il caso in cui il fabbricato venisse locato, dove intervengono le disposizioni di cui all’art. 19-bis2, comma 4, del Dpr 633/72, che impongono in caso di locazione esenti da imposta, la rettifica nella misura di un decimo ogni anno per tutta la durata della prestazione di locazione, ma non oltre al periodo di vigilanza. In sintesi sui 5 appartamenti rimasti invenduti è necessario rettificare per 1/10 l’Iva detratta al momento della costruzione fino al compimento del decennio di osservazione (salvo ulteriori modifiche del pro-rata negli anni successivi).

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