28 Marzo 2024, giovedì
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In tema di cd. usura in concreto ex art. 644 c.3 secondo periodo

Con sentenza emessa il 25 marzo 2014, la seconda sezione della Corte di Cassazione (Relatore Beltrani) ha annullato con rinvio l’ordinanza con cui il Tribunale dell’appello di Siena, rigettando la richiesta di sequestro preventivo presentata dal pubblico ministero, aveva escluso l’esistenza del requisito del “fumus” in relazione ad una ipotizzata truffa contrattualecommessa, attraverso una complessa negoziazione finanziaria, da soggetti con posizione apicale del Monte dei Paschi di Siena ai danni dello stesso istituto di credito mediante induzione in errore degli organi interni, cui sarebbe stata tenuta nascosta la reale portata delle operazioni in questione.

In punto di diritto, i giudici della seconda sezione, oltre ad affrontare il tema della truffa contrattuale, si sono dilungati sull’imputazione alternativa di usura – ritenendo il ricorso della procura manifestamente infondato – affermando, tuttavia, interessanti principi di diritto con riferimento, in particolare, all’ipotesi di cd. usura in concreto ex art. 644 comma 3 secondo periodo (ai sensi del quale «…sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all’opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria»).

Questi i principi di diritto affermati dalla Corte in tema di usura in concreto:

  • «Ai fini dell’integrazione dell’elemento materiale della cd. usura in concreto (art. 644 commi 1 e 3 seconda parte c.p.) occorre che il soggetto passivo versi in condizioni di difficoltà economica o finanziaria e che gli interessi (pur inferiori al tasso soglia usurario ex lege) ed i vantaggi e i compensi pattuiti risultino –avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e del tasso medio praticato per operazioni similari – sproporzionati rispetto alle prestazioni di denaro o di altra utilità ovvero alla attività di mediazione.»
  • «In tema di cd. usura in concreto (art. 644 commi 1 e 3 seconda parte c.p.) la “condizione di difficoltà economica” della vittima consiste in una carenza, anche solo momentanea, di liquidità, a fronte di una condizione patrimoniale di base nel complesso sana; la “condizione di difficoltà finanziaria”, invece, investe più in generale l’insieme delle attività patrimoniali del soggetto passivo ed è caratterizzata da una complessiva carenza di risorse e di beni
  • «In tema di cd. usura in concreto (art. 644 commi 1 e 3 seconda parte c.p.) le “condizioni di difficoltà economica o finanziaria” della vittima (che integrano la materialità del reato) si distinguono dallo “stato di bisogno” (che integra la circostanza aggravante di cui all’art. 644 c.5 n.3 c.p.) perché le prime consistono in una situazione meno grave (tale da privare la vittima di una piena libertà contrattuale, ma in astratto reversibile) del secondo (al contrario, consistente in uno stato di necessità tendenzialmente irreversibile, non tale da annientare in modo assoluto qualunque libertà di scelta, ma che comunque, comportando un impellente assillo, compromette fortemente la libertà contrattuale del soggetto, inducendolo a ricorrere al credito a condizioni sfavorevoli.»
  • «In tema di cd. usura in concreto (art. 644 commi 1 e 3 seconda parte c.p.) le “condizioni di difficoltà economica o finanziaria” della vittima (che integrano la materialità del reato) vanno valutate in senso oggettivo, ovvero valorizzando parametri desunti dal mercato, e non meramente soggettivo, ovvero sulla base delle valutazioni personali della vittima, opinabili e di difficile accertamento ex post.»
  • «In tema di cd. usura in concreto (art. 644 commi 1 e 3 seconda parte c.p.) il dolo generico, oltre alla coscienza e volontà di concludere un contratto sinallagmatico con interessi, vantaggi o compensi usurari, include anche laconsapevolezza della condizione di difficoltà economica o finanziaria del soggetto passivo e la sproporzione degli interessi, vantaggi o compensi pattuiti rispetto alla prestazione di denaro, altra utilità o all’opera di mediazione.»
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