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Human Rights & Duties & Words & Thoughts

Il 04 aprile 2014 si è concluso il giudizio dal quale originò l’incidente di costituzionalità relativo alla legge elettorale di Calderoliana fattura, del cui vaglio di legittimità l’esito è, tristemente – sic! – noto (vedi C. Cost. n. 1/2014). Meno noto, forse, l’epilogo del giudizio a quo, sfociato nella sentenza Cass. Civ. I Sez. n. 8878/2014.

La Corte (così testualmente recita il dispositivo) cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, dichiara che i ricorrenti non hanno potuto esercitare il diritto di voto nelle elezioni per la Camera dei Deputati e il Senato della Repubblica, svoltesi successivamente all’entrata in vigore della L. n. 270 del 2005, e sino alla data di pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 2014, secondo le modalità, previste dalla Costituzione, del voto personale, eguale, libero e dirette-condanna le Amministrazioni intimate alle spese del presente giudizio in favore dei ricorrenti, liquidate in Euro 10.200,00, di cui Euro 10.000,00 per compensi, oltre spese generali e accessori di legge, nonchè alle spese dei giudizi di merito di primo grado, liquidate in Euro 4800,00 per onorari e Euro 2.000,00 per competenze, e di secondo grado, liquidate in Euro 5.500,00 per onorari e Euro 2.400,00 per competenze, oltre spese generali e accessori di legge.

Il passaggio più interessante della sentenza in oggetto può essere al par. 3 delle motivazioni:

Deve quindi ribadirsi quanto già rilevato nell’ordinanza del 17 maggio 2013 e cioè che l’accoglimento delle proposte questioni di legittimità costituzionale non ha esaurito la tutela invocata dai ricorrenti nel giudizio principale, che si può realizzare solo a seguito e in virtù della pronuncia con la quale il giudice ordinario accerta le conseguenze della pronuncia costituzionale e, in particolare, se vi sia stata una lesione giuridicamente rilevante del diritto di voto. A tale accertamento, a cui i ricorrenti hanno diritto, deve provvedere questa Corte che, cassata la impugnata sentenza della Corte di appello di Milano, può decidere la causa nel merito, a norma dell’art. 384 c.p.c., comma 2, non essendovi ulteriori accertamenti di fatto da svolgere.

E in effetti, la dedotta lesione v’è stata per il periodo di vigenza delle disposizioni incostituzionali, poichè i cittadini elettori non hanno potuto esercitare il diritto di voto personale, eguale, libero e diretto, secondo il paradigma costituzionale, per la oggettiva e grave alterazione della rappresentanza democratica, a causa del meccanismo di traduzione dei voti in seggi, intrinsecamente alterato dal premio di maggioranza disegnato dal legislatore del 2005, e a causa della impossibilità per i cittadini elettori di scegliere i propri rappresentanti in Parlamento (come ricordato dalla Corte costituzionale, al p. 5.1, “in definitiva, è la circostanza che alla totalità dei parlamentari eletti, senza alcuna eccezione, manca il sostegno della indicazione personale dei cittadini, che ferisce la logica della rappresentanza consegnata nella Costituzione”).

L’attuale composizione del nostro Parlamento, dunque, rimane frutto di un “fatto concluso”; non resta che attendere, adesso, che da questo origini qualche fatto concludente.

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