23 Aprile 2024, martedì
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Gli ammalati di cancro della Terra dei Fuochi ricorrono a Strasburgo

Si tratta di una vicenda connessa al problema dell’emergenza rifiuti in Campania. Gli interessati chiedono che si proceda all’accertamento della violazione del diritto alla vita ex art.2 della C.E.D.U. e del diritto all’intangibilità della propria vita privata e familiare ex art.8 sempre della Convenzione, anche sub specie del diritto alla corretta informazione ambientale, nell’accezione propria della giurisprudenza della Corte di Strasburgo, che ritiene che la nozione di domicilio sia riferibile non soltanto all’abitazione intesa in senso fisico, ma si estenda anche al diritto dell’individuo di godere pacificamente della stessa, senza interferenze che comportino un’alterazione del benessere psico – fisico.

La Corte Europea ha sovente statuito che l’art. 8 della C.E.D.U. è finalizzato a garantire la piena tutela dell’individuo al rispetto del suo domicilio e della sua vita privata ed il suo ambito di applicazione  si estende a tutte le ipotesi in cui i soggetti titolari del diritto siano afflitti da forme di inquinamento che ne rendano impossibile il pacifico godimento, mettendo contemporaneamente a rischio il loro benessere e la loro salute.

Giurisprudenza di riferimento della Corte: Hatton ed altri c/ Regno Unito, nr. 36022/07; Powell e Rayner c/ Regno Unito, nr. 9319/1981; Guerra ed altri c/ Italia, nr. 14967/1989.

I ricorrenti ritengono e denunziano che la causa delle malattie da loro contratte, che hanno già determinato migliaia di decessi di individui che hanno in precedenza condotto una vita normale, priva di fattori endogeni particolarmente rilevanti nell’esposizione a patologie tumorali, sia da individuarsi nel fattore geografico di provenienza della cosiddetta terra dei fuochi.

Lo Stato Italiano ha sostanzialmente ignorato che il diritto all’ambiente è elemento costitutivo del diritto alla salute, che la Costituzione tutela in quanto diritto primario (articolo 32) facendovi discendere l’obbligatorietà e la vincolatività degli interventi volti alla tutela di tale diritto; ha omesso di difenderlo dalle varie forme di inquinamento e di degrado, tra i quali gli illeciti ambientali che conculcano l’effettiva realizzazione del diritto stesso; non ha finora svolto un’effettiva e concreta azione di tutela dell’ambiente, finendo con l’evidenziare tutta la lacunosità di un’azione particolarmente deficitaria in termini sia legislativi (essendo intervenuto solo nel 2013 un intervento organico contenente interventi di monitoraggio anche sanitario, del territorio campano e di garanzia della sicurezza agroalimentare) che amministrativi, rendendosi ripetutamente moroso rispetto all’adempimento sia degli obblighi comunitari che costituzionali, soprattutto rispetto alla situazione della Regione Campania, oggetto più volte dell’attenzione e dei moniti sia della Corte di Giustizia U.E. (sentenze del 26 aprile 2007, causa C-135/05, e del 4 marzo 2010, causa C-297/08), sia della Corte di Strasburgo (sentenza del 10 gennaio 2012, ricorso 30765/08, Di Sarno ed altri c/ Italia).

Manca ancora un sistema di tracciabilità rigorosa dei rifiuti speciali ed industriali particolarmente tossici per la salute umana.

Vi sarà da valutare la gravissima e colpevole incapacità ed inettitudine delle Istituzioni italiane, che erano ben consapevoli del traffico illecito di rifiuti che, da tutta la penisola, venivano sversati nelle zone agricole del casertano e del napoletano. Il pentito Schiavone ha avuto modo di chiarire inequivocabilmente come la vicenda abbia avuto origine nel lontanissimo 1988 e come della stessa fossero a conoscenza sia la Direzione Nazionale Antimafia che la Direzione Distrettuale Antimafia, ben prima di una sua audizione, avutasi in data sette ottobre 1997 e resa, poi, nota solo alla fine del mese di ottobre 2013 (a distanza di ben 16 anni).

I ricorrenti si sono rivolti alla Corte Europea non avendo a disposizione una via di ricorso interna da poter esperire preventivamente nel rispetto del principio di sussidiarietà.

Quanto innanzi, ovviamente, rappresenta solo una brevissima sintesi che si pone all’attenzione per l’apertura di un dibattito non più procrastinabile, che dovrà interessare ogni sede.

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