28 Marzo 2024, giovedì
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Contratto di somministrazione ed eccezione di decadenza

La recente decisione del Tribunale di Milano (dottor Nicola Di Leo, Giudice del Lavoro, del 2 aprile 2014)affronta, con puntualità, il tema della decadenza di cui all’articolo 32 della legge numero 183 del 2010. Nel caso esaminato dal giudice milanese, un lavoratore conveniva il giudizio la società utilizzatrice, auspicando che fosse dichiarata l’invalidità del contratto di lavoro somministrato e delle sue due proroghe e che si pervenisse all’accertamento, ai sensi degli artt. 20 e ss. del decreto legislativo n. 276 del 2003, della sussistenza di una relazione di lavoro subordinato a tempo indeterminato e, per l’effetto, si sancisse l’illegittimità dell’atto di recesso dal rapporto, con condanna dello stesso fruitore della prestazione lavorativa alle conseguenze di cui all’articolo 32, co. 5, della legge n. 183/10.
A sostegno delle suddette domande, il ricorrente, tra l’altro, evidenziava che, nel testo negoziale, non sarebbe stata indicata, se non genericamente, la ragione del ricorso al lavoro somministrato e che, comunque, non sarebbe sussistita la causa legittimante il medesimo.
Ritualmente costituitasi, la convenuta società ribadiva la piena legittimità del ricorso alla somministrazione di manodopera, dopo aver eccepito la decadenza di cui alla norma citata.
E, proprio accogliendo tale eccezione, il Giudice rilevava che, per come sostenuto dalla resistente, trattandosi di ipotesi di lavoro somministrato e chiedendosi l’accertamento di un rapporto di lavoro “in capo a un soggetto diverso dal titolare del contratto, opererebbe il comma 4, lett. d) di tale norma che dispone che: “le disposizioni di cui all’ articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche: … d) in ogni altro caso in cui, compresa l’ipotesi prevista dall’ articolo 27 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si chieda la costituzione o l’accertamento di un rapporto di lavoro in capo a un soggetto diverso dal titolare del contratto”.
Si legge, testualmente, nella richiamata motivazione, che è agevole rilevare che il negozio del 18/10/12 è stato prorogato fino al 31/7/13 e che solo, in data 4/10/13, veniva spedita l’impugnazione, essendo, dunque, ormai decorsi i 60 giorni dalla conclusione del rapporto di lavoro del 31/7/13.
Né, si potrebbe ritenere che il termine di decadenza, nel caso, sia quello differente stabilito per i contratti a termine, in 120 giorni, dalla legge n. 92/12 (art. 1, co. 11).
Prosegue, quindi, la decisione segnalata “perché l’ipotesi della somministrazione, nella quale si chiede la costituzione o l’accertamento di un rapporto di lavoro in capo a un soggetto diverso dal titolare del contratto, è certamente e pacificamente da sussumersi nell’ambito della menzionata lettera d) del comma 4 dell’articolo 32 cit., così che, essendovi una “previsione espressa” per il caso, non può richiamarsi la diversa disciplina relativa ai contratti a termine, quand’anche la somministrazione sia a tempo determinato. In secondo luogo, la differente misura per i contratti a termine con riferimento alla decadenza, è stata presumibilmente dovuta anche a una specifica ratio legis, ossia al fatto che la stessa legge n. 92/12 (art.1, co. 9) ha allungato i periodi di interruzione del rapporto imposti dall’articolo 5, co. 3, del dlgs. 368/01 per la stipulazione dei contratti successivi, portandoli, salve deroghe, a 60 e 90 giorni, quando i rapporti precedenti abbiano avuto una durata, rispettivamente, sino a sei mesi o superiore.
La modifica relativa al termine di decadenza fino a 120 giorni, così, probabilmente, prendeva atto delle difficoltà che avrebbe potuto incontrare il lavoratore che, nel periodo seguente alla cessazione del primo contratto, qualora fosse stato costretto a proporre un’impugnazione stragiudiziale in un termine troppo breve, avrebbe potuto vedersi pregiudicata l’eventuale trattativa per una nuova assunzione”.
Orbene, per il Tribunale di Milano, una simile esigenza è certamente venuta meno in seguito all’art. 7 del DL n. 76/13 del 28/6/13 che ha riformato il citato comma tre dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 368/01, nei seguenti termini:
“qualora il lavoratore venga riassunto a termine, ai sensi dell’articolo 1, entro un periodo di dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore ai sei mesi, il secondo contratto si considera a tempo indeterminato (…)”.
Sicché, i termini di interruzione della relazione lavorativa di cui al comma tre dell’articolo 5 cit. sono stati riportati nella misura originaria dalla data del 28/6/13 (di cui al DL 76/13), e, dopo la stessa, perderebbe, quindi, la sua motivazione originaria, l’estensione del termine di decadenza di cui all’articolo 32 cit. per i contratti a tempo determinato, fino a centoventi giorni, che pur è rimasta nell’ordinamento, per scelta del legislatore.
Ciò posto, tuttavia, non si potrebbe ritenere che l’aver mantenuto, a tal punto, una data di decadenza diversa per l’impugnazione dei contratti a termine e dei contratti di somministrazione possa proporre problemi di costituzionalità per manifesta irragionevolezza ai sensi dell’articolo 3 Cost. 
Infatti, è da rilevare la differenza sostanziale che esiste tra la fattispecie del contratto a tempo determinato, nella quale il rapporto, benché a termine, è istaurato direttamente con colui che fruisce della prestazione quale datore di lavoro e quella della differente figura della somministrazione che costituisce una relazione trilaterale, nella quale, differentemente, il lavoratore non istituisce un vincolo direttamente con chi a goda della sua attività. 
Sicché, considerata tale fondamentale difformità, si può ritenere non “manifestamente irragionevole” – dovendosi rammentare come una verifica di costituzionalità ai sensi dell’articolo 3 Cost. si ponga secondo i canoni della “manifesta” irragionevolezza, trattandosi di sindacare il potere di libero di bilanciamento del legislatore (cfr. Corte Costituzionale, sent. 242 del 2012) – la scelta normativa di mantenere differenti soluzioni circa la decadenza nelle fattispecie considerate.
Anche, venuta meno – dopo il DL 76/13 – l’esposta ratio legis, si può, infatti, notare come la verifica di “non manifesta irragionevolezza” si ponga in termini, comunque, positivi, potendosi sottolineare come le decadenze siano introdotte nell’ordinamento per “esigenze di certezza dei rapporti giuridici” (cfr. Cass. Sentenza n. 15262 del 12/07/2011) e come, quindi, evidentemente sia maggiore una tale necessità con riferimento a un’ipotesi come la somministrazione nella quale il rapporto di lavoro non è instaurato direttamente con il fruitore della prestazione, mentre minore è la stessa per la figura del contratto a tempo determinato nella quale il dipendente è pur sempre scelto e assunto in proprio dal datore di lavoro.
In questo senso, risulta non manifestamente irragionevole l’opzione legislativa di mantenere differenti termini di decadenza per i contratti di somministrazione e quelli a tempo determinato, con scelta di conservare, nell’ambito della disciplina generale di cui all’articolo 32, ossia nei 60 giorni, quella dei primi negozi – per i quali l’esigenza di immediata certezza giuridica è maggiore – e mantenere estesa a centoventi giorni solo quella relativa alle seconde pattuizioni.
Si deve, del resto, osservare come, ad ogni modo, poi, la “regola comune” in materia di decadenze, per tutte le fattispecie con eccezione dei rapporti a tempo determinato, stabilita dall’articolo 32 della legge n. 183/10, sia quella dell’impugnazione con atto stragiudiziale entro sessanta giorni, originariamente prevista solo dall’articolo 6 della legge n. 604/66 e che è divenuta misura collettiva per tutti i casi menzionati dalla prima norma, per l’ipotesi in cui si contesti un recesso o, comunque, un’interruzione di rapporto (oltre che per il caso del trasferimento).
Resta, quindi, come eccezionale rispetto a tale comune regola la disciplina dei contratti a termine, che non può estendersi oltre i propri limiti anche ai sensi dell’articolo 14 delle disposizioni sulla legge in generale.
Lo stabilire, quindi, un termine di decadenza per la somministrazione in 60 giorni appare in linea con la previsione generale contemplata dall’articolo 32 cit. per tutte le fattispecie elencate nella statuizione e non un’ipotesi tale da porre problemi di costituzionalità.
Neppure, poi, un accostamento con i contratti a tempo determinato può essere invocato alla luce del fatto che alcune pronunce dello stesso Tribunale di Milano hanno proposto un simile paragone per affermare la decadenza per ipotesi di contratti stipulati anteriormente all’entrata in vigore della legge n. 183/10, posto come, in realtà, più che da un tale confronto, l’applicabilità dell’articolo 32 cit. a tali fattispecie derivi dalla previsione dell’articolo 252 disp. att. c.c..
Sulla base di tali articolate motivazioni, dunque, la decisione in esame conclude che il ricorso “deve essere rigettato per intervenuta decadenza”.

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