29 Marzo 2024, venerdì
HomeItaliaEconomiaL’azione penale non è più procedibile per le società cancellate

L’azione penale non è più procedibile per le società cancellate

La cancellazione della società dal registro delle imprese, a seguito dell’intervenuta approvazione del bilancio finale di liquidazione, comporta l’estinzione dell’illecito dell’ente e, conseguentemente, l’improcedibilità dell’esercizio dell’azione penale. La fattispecie è, infatti, assimilabile all’estinzione del reato in caso di morte della persona fisica a cui il reato è attribuito.

A questa conclusione approda il tribunale di Milano, con la sentenza del 20 ottobre 2011. I fatti si riferiscono al rinvio a giudizio di una società, sulla base del decreto 231 del 2001, intervenuto prima della cancellazione della società dal registro delle imprese, per svariati reati contro la pubblica amministrazione. Il pubblico ministero si era opposto alle richieste difensive di proscioglimento con le quali veniva sostenuta l’estinzione del reato per l’equiparabilità dell’estinzione della società al caso di morte dell’imputato.

I giudici, in assenza di una disposizione specifica del decreto 231, sottolineano che anche a seguito della riforma delle società e delle pronunce della Cassazione (Sezioni unite n. 460/10) è ormai certa la natura costitutiva degli effetti della cancellazione della società che determina la morte dell’ente anche in presenza di rapporti pendenti.

L’applicazione pratica degli effetti civilistici estintivi della società a seguito della cancellazione dal registro delle imprese produce l’inevitabile conseguenza che, sul piano penale della responsabilità dell’ente, verrebbe meno l’efficacia, anche in ossequio ai principi costituzionali, della pena. Nello specifico del decreto 231 le sanzioni pecuniarie e la confisca sono indirizzate a colpire il patrimonio della società costituendo un obbligo di pagamento a favore dello Stato. Ma se il patrimonio è stato liquidato, le sanzioni stesse diventano di fatto inefficaci. A maggior ragione prive di significato sarebbero le sanzioni interdittive che puntano a limitare l’attività della società e a favorire la correzione della condotta. Oltretutto, agli effetti estintivi della società non possono succedere, nell’ambito del procedimento penale, soggetti terzi poiché, anche in via interpretativa, non può essere compresa l’estinzione della società tra le vicende modificative per le quali è possibile estendere la responsabilità dell’ente subentrante. Infatti è lo stesso decreto 231 a stabilire espressamente che <dell’obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria risponde soltanto l’ente con il suo patrimonio o fondo comune>. Un’applicazione analogica delle misure sulle vicende modificative dell’ente sarebbe in chiaro contrasto con i principi di responsabilità penale e di colpevolezza. Infine, i giudici evidenziano come l’eventuale responsabilità dei liquidatori (ma neppure dei soci) per fatti attinenti alla fase liquidatoria non può essere confusa con gli illeciti attribuiti alla società, dal momento che alla diversità dei soggetti fanno seguito separate contestazioni e giudizi, il Pm potrebbe sempre ostacolare la cancellazione fraudolenta attraverso l’istituto del sequestro conservativo.

A cura del Prof. Giuseppe Catapano

Sponsorizzato

Ultime Notizie

Commenti recenti