28 Marzo 2024, giovedì
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Il Giudice Tributario deve vigilare sull’amministrazione se abusa pretestuosamente

Ai  giudici tributari spetta , vigilare caso per caso le situazioni in cui l’amministrazione abusi  segnalando pretestuosamente e strumentalmente notizia di reato alla Procura per ottenere un  ampio termine di accertamento. I  contribuenti possono  far valere le proprie ragioni, dunque,  come dimostrano le recenti decisioni  ottenute dalle commissioni tributarie a Milano, Pesaro e Perugia  .

Il  raddoppio dei termini per gli accertamenti in presenza di un reato di natura fiscale, sancito dal decreto legge 223 del 2006, tiene ancora banco nelle commissioni tributarie. Non è bastato l’intervento della Corte costituzionale, qualche mese fa, a risolvere i dubbi. Anzi, le pronunce tutt’altro che concordanti che si stanno susseguendo, sia in primo che in secondo grado, sono, in parte, proprio la conseguenza di quest’ultima decisione.

In pratica, il decreto legge 223, per rafforzare l’azione di contrasto all’evasione, ha dato la possibilità all’amministrazione finanziaria – in caso di violazione che comporta l’obbligo di denuncia in base all’articolo 331 del Codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 74/2000-di agire oltre gli ordinari termini di decadenza (entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione o del quinto in caso di omissione), di fatto, raddoppiandoli.

Gli uffici hanno interpretato estensivamente questa chance, applicando, per esempio, il raddoppio dei termini a prescindere dall’esito del procedimento penale e anche verso soggetti che, in qualche modo, sono solidalmente responsabili delle violazioni, come le società controllanti rispetto alle violazioni delle controllate, e nei rapporti Iva di gruppo.

Nell’aprile del 2010 la Ctp di Napoli, con l’ordinanza 266, aveva messo, perciò, in discussione la legittimità di questo utilizzo ad ampio spettro del raddoppio dei termini, chiamando in causa la Corte costituzionale. Consulta che è intervenuta lo scorso luglio con la sentenza 247. La Corte ha chiarito che la normativa sul raddoppio dei termini non viola alcun principio di rango costituzionale, anche nel caso in cui la denuncia al Pm che fa scattare l’allungamento viene effettuata dall’amministrazione quando già i termini ordinari di accertamento sono già decaduti. Per i giudici di legittimità, infatti, non si tratta di una <riapertura o proroga di termini scaduti> né di una <reviviscenza di poteri di accertamento ormai esauriti>, ma di termini fissati direttamente dalla legge, operanti automaticamente in presenza di una speciale condizione obiettiva (obbligo di denuncia penale per i reati tributari).

A Cura del Prof. Giuseppe Catapano

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