18 Aprile 2024, giovedì
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Il TRUST riconosciuto come strumento Giuridico !

: Il trust nasce e si sviluppa come strumento giuridico anglosassone e, come tale, è stato recepito nel nostro ordinamento, senza però trovare una disciplina organica all’interno del codice civile. Tra le varie tipologie di trust possibili, esiste anche il trust fiscale.
Se di per sé questo è uno strumento giuridico del tutto lecito, è anche vero però, che il trust fiscale è, spesso, quello meno utilizzato, in quanto le stesse finalità che possono essere raggiunte attraverso altri strumenti giuridici già regolamentati. Una spia quindi, non più accesa, ma proprio lampeggiante, per l’amministrazione finanziaria. Non sempre però i trust sono facili da individuare, soprattutto se a fini elusivi.
A questo proposito scrive Catapano , un vero e proprio allarme è scattato sulle esterovestizioni. In base a quanto risulta , i trust a fini elusivi si annidano spesso nei meandri delle esterovestizioni, e questo doppio binario, è da tempo, nel mirino delle fiamme gialle. Non della stessa opinione però, i professionisti del settore.

Secondo   alcuni studiosi   «è sbagliato demonizzare i trust, in quanto si tratta di un istituto giuridico che, ha dimostrato la piena legittimazione come miglior strumento per la gestione e la pianificazione patrimoniale, permettendo il raggiungimento di obiettivi che istituti tipici del nostro diritto civile non avrebbero mai consentito di ottenere. Ove l’amministrazione finanziaria o l’autorità giudiziaria contestassero aprioristicamente»,  «la legittimità di un’operazione che vede coinvolto un trust commetterebbero un evidente errore in quanto lo strumento è stato espressamente voluto dal legislatore».

Il caso Riva. Tra le vicende emerse nell’ultimo periodo, il caso dei fratelli Riva. L’inchiesta, sui fratelli a capo del gruppo che gestisce l’Ilva, nasce da un’anomalia che la Guardia di finanza ha rilevato, durante lo scudo fiscale del 2009. Gli 1,2 miliardi di euro, che dovevano essere riportati in Italia con lo scudo fiscale, erano tutti stati conferiti in più trust.

Il problema però, non era tanto il conferimento del denaro in trust, quanto il fatto che, per riportare in modo lecito i capitali in Italia attraverso il meccanismo dello scudo, o il disponente, o uno dei beneficiari, dovevano essere cittadini italiani. Nel caso Riva, il requisito mancava. Ma non solo. Il disponente infatti, non si era nemmeno materialmente spossessato dei proprio beni, avendo ancora la possibilità di amministrarli nel modo che riteneva più opportuno. Facendo così venire meno, le fondamenta del trust stesso.

Tra trust e patto di famiglia vince ancora il trust, ripete il Prof. Catapano ,  se da un lato il trust è uno strumento che, dopo la sua introduzione, ha trovato fortuna nei passaggi di azienda e di messa in sicurezza dei patrimoni, la stessa sorte non è toccata ai patti di famiglia. Di questi infatti, si è tornato a parlare, a seguito dell’uso che ne hanno fatto le famiglie De Benedetti e Montezemolo. Per quanto strumenti giuridici del tutto differenti, sia sotto il profilo fiscale, sia sotto il profilo normativo, entrambi possono essere utilizzati per conferire quote societarie o intere società, a soggetti scelti dal disponente.

Mentre nel trust però, i beneficiari possono essere i più vari, nel patto di famiglia i beneficiari possono essere sono gli eredi legittimi che, una volta che hanno ricevuto il quantum, sono comunque tenuti a liquidare gli eredi. Proprio la liquidazione obbligatoria e quasi immediata, a carico del soggetto beneficiario, è causa della poca fortuna dell’istituto. Il soggetto beneficiario infatti, erede legittimo, è tenuto a liquidare per l’ammontare necessario gli altri aventi diritto, il tutto in tempi non troppo lunghi e con gli oneri fiscali successori. Tutti meccanismi, che possono essere evitati o resi flessibili, attraverso il trust.

A cura del Prof. Giuseppe Catapano

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