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Disfunzioni e mancata operatività del SISTRI: percorribilità di un’azione giudiziaria per il risarcimento dei danni

Con sentenza n. 35907/2013 depositata in cancelleria il 18 ottobre 2013, il giudice di pace di Roma, nella persona del dottor Domenico Pace, ha condannato il ministero dell’Ambiente a risarcire un’azienda di trasporto della provincia di Bergamo dei danni economici sopportati dalla medesima per essere stata costretta a sopportare i costi imposti dall’iscrizione obbligatoria al sistema telematico di tracciabilità dei rifiuti, meglio noto come Sistri. Il giudice ha ordinato, altresì, al ministero la refusione delle spese di lite.

Come noto, l’entrata in vigore del nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti ha segnato un momento di svolta importante per il nostro Paese per intraprendere la strada della legalità e della trasparenza andando conseguentemente a valorizzare le imprese sane che operano sul mercato.
Gli strumenti che sono stati messi in campo dal Legislatore per raggiungere tali fini condivisibili hanno dimostrato, però, di non essere i più idonei tanto da segnare, sin dall’origine, profonde disfunzionalità di ordine operativo e tecnologico che hanno indotto lo stesso Legislatore a ripensare continuamente l’intero impianto regolatorio attraverso reiterate proroghe ed adeguamenti normativi e strutturali.
Durante tutto questo lasso di tempo, le imprese hanno dovuto far fronte ad un complesso cambiamento nella gestione degli adempimenti ambientali che ha messo a dura prova le risorse economiche, umane e professionali del tessuto imprenditoriale. A fronte di questa situazione e nonostante le vistose criticità alle quali continua ad essere soggetto, allo stato attuale il Sistri, con l’art. 11 del Decreto Legge n. 101 del 31/08/2013, è tornato ad essere operativo dal 1 ottobre. Nonostante il Parlamento, in sede di conversione in legge del DL 31 agosto 2013 n. 101, abbia disposto la sospensione di 10 mesi l’applicazione delle sanzioni, rimane il disagio e il profondo malessere che continua ad essere avvertito tra gli operatori. Al malessere devono poi essere aggiunti i costi sopportati dalle aziende.

Ai costi di formazione, personale ed organizzativi si sono uniti il pagamento degli importi per l’acquisizione e l’installazione dei dispositivi elettronici e il contributo annuale previsto dalla vigente normativa: contributi erogati a fronte di un servizio che non è mai entrato in piena operatività e che, allo stato attuale, continua a risultare soggetto a vistose criticità.

Le spese stimate sopportate dal mondo imprenditoriale per l’avvio del Sistri, unicamente riferite ai contributi versati, in un periodo, tra l’altro, di forte crisi economica e congiunturale, ammontano, secondo alcune fonti, a oltre 100 milioni di euro a fronte di 325mila imprese iscritte.

Si consideri poi che:
1. Tutte le aziende coinvolte hanno ridotto la propria attività, specialmente quelle del trasporto, con conseguente decremento del fatturato;
2. Il tempo per le operazioni si è generalmente raddoppiato ed è spesso stato necessario dedicare o assumere risorse aggiuntive per gestire la nuova piattaforma. Oltre ai costi di tale risorse si aggiungono i costi di formazione (seminari, corsi di formazione etc…);
3. Molti dispositivi apparentemente funzionanti, dopo alcune operazioni, si sono bloccati rendendone necessaria la sostituzione. In tutti i casi si sono registrati tempi lunghissimi sia in caso di token (anche 8 giorni di attesa) che di black box (2 mesi) con conseguente danno per fermo mezzi etc..
4. Sono aumentate le ore lavorative da dedicare a operazioni che prima si facevano molto più agevolmente. Basti pensare ai tempi di connessione troppo lunghi. Per un semplice allineamento di dati anagrafici  si può attendere a volte anche 1 ora.
5. L’interoperabilità in molti casi non è ancora pienamente praticabile e anzi nemmeno richiesta per gli eccessivi costi che l’azienda non sarebbe stata in grado di sostenere.

I danni alle singole imprese derivati e direttamente collegati all’introduzione del Sistri possono ora trovare ristoro mediante un’azione risarcitoria con la quale richiedere al Ministero dell’Ambiente la restituzione del contributo versato al Sistri negli ultimi, per la parte relativa alla quota destinata a garantire il funzionamento di un sistema che non è mai divenuto  pienamente operativo.
L’azione potrebbe concretizzarsi, inoltre, nella richiesta di risarcimento del danno quantificabile nella diminuzione del patrimonio dei soggetti tenuti ad iscriversi al Sistri a fronte del mancato funzionamento del sistema.
La restituzione del contributo potrebbe essere richiesta a titolo di risarcimento del danno derivante da responsabilità extracontrattuale, ai sensi dell’articolo 2043 del codice civile.
Affinché la lesione possa essere considerata ingiusta è necessario che il danno sia arrecato in difetto di una causa di giustificazione. Nel caso di specie l’evento dannoso si è concretizzato nella diminuzione del patrimonio dei soggetti tenuti ad iscriversi al Sistri a fronte del mancato funzionamento di un Sistema che non è ancora divenuto operativo.
Quanto alla quantificazione del danno si ritiene che, oltre ai contributi versati, le voci che potrebbero essere prese in considerazione comprendano:
o spese per l’acquisto computers e software per dialogare con il Sistri;
o spese per la formazione ed addestramento del personale;
o sperse per consulenze relative al Sistri;
o spese per acquisto delle schede sim e del relativo traffico telefonico;
o spese per l’installazione delle black box;
o fermo tecnico dei mezzi presso le officine autorizzate;
o maggiori oneri dovuti al protrarsi del sistema a doppio binario.

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