29 Marzo 2024, venerdì
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Fattura elettronica, inizio soft

Le fatture cartacee emesse nei confronti delle pubbliche amministrazioni prima della decorrenza dell’obbligo di fatturazione elettronica saranno comunque pagate senza che sia necessario riemettere il documento in formato digitale. Inoltre, nel caso in cui il sistema di interscambio notifichi al fornitore il messaggio di mancata consegna della fattura elettronica, questa deve comunque considerarsi emessa. Questi, nell’ottica delle imprese, i chiarimenti principali contenuti nella circolare n. 1 del 1° aprile 2014, emanata congiuntamente dai dipartimenti delle finanze e della funzione pubblica in relazione alle disposizioni concernenti l’obbligo della fatturazione elettronica delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi nei confronti delle amministrazioni pubbliche, introdotto dalla legge n. 244/2007 e attuato dal regolamento n. 55/2013.

Anagrafiche delle amministrazioni. La circolare ricorda che le amministrazioni destinatarie di fatture elettroniche devono inserire l’anagrafica dei propri uffici abilitati alla ricezione delle fatture nell’Indice delle pubbliche amministrazioni (Ipa), il quale provvede ad attribuire un codice univoco ad ogni ufficio e a renderlo pubblico nel proprio sito internet. Il codice è essenziale: se manca, la fattura viene rifiutata dal sistema di interscambio.

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