23 Aprile 2024, martedì
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Omessa denuncia di reato da parte del p.u.: è consentito un accertamento sulla fondatezza della notizia

Depositata il 13 marzo 2014 la pronuncia numero 12021 della sesta sezione penale in tema di omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale ex art. 361 c.p.

Questi, brevemente, i fatti: gli imputati (il Presidente della Provincia di Livorno e un dirigente della ragioneria generale della stessa provincia) venivano rinviati a giudizio perché – essendo a conoscenza del fatto che un assessore provinciale aveva speso oltre 50.000 € di traffico internet servendosi di una “chiavetta” intestata alla Provincia – concordavano di omettere di darne doverosa comunicazione all’autorità giudiziaria preferendo – in un primo momento – convocare l’assessore chiedendogli il rimborso delle spese e – in un secondo momento – denunciare i fatti alla Corte dei Conti e non alla autorità giudiziaria.
Il 30 gennaio 2013, il Gup del Tribunale di Livorno dichiarava il non doversi procedere nei loro confronti “perchè il fatto non sussiste” sulla base della considerazione che i due imputati avevano disposto immediatamente degli accertamenti interni nominando, in particolare, una commissione per l’analisi della documentazione al fine di chiarire la vicenda (al fine di chiarire, cioè, se effettivamente la somma spesa in traffico internet fosse riconducibile o meno ad una attività di servizio).
Ricorreva per Cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Firenze deducendo la violazione dell’art. 361 c.p. dal momento che solo alla autorità giudiziaria spetta l’accertamento della fondatezza della notizia criminis: gli imputati – soprattutto alla luce della enormità della spesa – avrebbero dovuto dare immediata comunicazione alla autorità giudiziaria essendo del tutto irrilevante la successiva assoluzione dell’assessore.

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso del Procuratore Generale non fondato.
La Sesta sezione della Corte di Cassazione, in particolare, ha affermato che non integra il reato di cui all’art. 361 cod. pen. la condotta del pubblico ufficiale che, dinanzi alla segnalazione di un fatto avente connotazioni di possibile rilievo penale, disponga i necessari approfondimenti all’interno del proprio ufficio, al fine di verificare l’effettiva sussistenza di una “notitia criminis”, e non di elementi di mero sospetto.
Non può negarsi al soggetto destinatario del dovere di denuncia – hanno, infatti, affermato i giudici di legittimità – l’altrettanto significativo dovere di “verifica” al fine di sondarne la sua capacità penalmente significativa, pure disponendo accertamenti destinati ad eliminare ogni sospetto sull’esistenza di un reato, ma anche per progredire dalla mera informazione di un fatto non significante, ad una verifica che, se positiva, si sostanzierà nell’emergere di una notizia di reato la cui mancata denuncia integrerà il delitto di cui all’art. 361 c.p.

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