25 Aprile 2024, giovedì
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Bancarotta fraudolenta documentale e attenuante del danno di speciale tenuità di cui all’art. 219 L. Fall.

Con la pronuncia che si segnala la quinta sezione penale della Corte di Cassazione si è pronunciata in merito alla applicabilità della attenuante del danno di speciale tenuità prevista dal R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 219 ultimo comma (Nel caso in cui i fatti indicati nel primo comma hanno cagionato un danno patrimoniale di speciale tenuità, le pene sono ridotte fino al terzo) alle ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale.

Questi, in breve, i fatti: il 27 settembre 2005 il Tribunale di Monza – con sentenza poi confermata dalla Corte d’appello di Milano – condannava il ricorrente per il reato di bancarotta fraudolenta documentale perché, in qualità di amministratore unico di società dichiarata fallita, sottraeva od occultava tutti i libri e le scritture contabili della società fallita, con lo scopo di procurarsi un ingiusto profitto senza, tuttavia, riconoscere la attenuante del danno di speciale tenuità: secondo il ragionamento delle corti territoriali, l’attenuante speciale prevista dal R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 219, u.c., non sarebbe riscontrabile nelle ipotesi di bancarotta documentale, ove risulterebbe difficilmente calcolabile il danno causato all’intero ceto dei creditori.
Ricorreva allora per Cassazione l’imputato lamentando il mancato riconoscimento dell’attenuante in questione dal momento che – sosteneva il ricorrente – in ossequio al principio generale del favor rei, la difficoltà di determinazione del danno avrebbe semmai dovuto imporre il riconoscimento dell’attenuante e non il disconoscimento.

La suprema Corte ha ritenuto il motivo fondato.
Al contrario di quanto sostenuto dalle corti di merito – osserva il collegio – in tema di bancarotta fraudolenta documentale, l’attenuante di cui alla L. Fall., art. 219 ultimo comma è applicabile, ma la particolare tenuità del fatto deve essere valutata in relazione al danno causato alla massa creditoria in seguito all’incidenza che le condotte integranti il reato hanno avuto sulla possibilità di esercitare le azioni revocatorie e le altre azioni poste a tutela degli interessi creditori (Sez. 5, n. 19304 del 18/01/2013, Tumminelli, Rv. 255439; Sez. 5, n. 24325 del 18/05/2005, Piati, Rv. 232206).
Qualora un tale danno non sussista – ovvero non sia dimostrato – l’attenuante andrà applicata.

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