25 Aprile 2024, giovedì
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I punti di accesso nel processo telematico

Diventa operativo dal 30 giugno 2014, nell’ambito del cd. processo civile telematico, l’obbligo del deposito telematico di atti e documenti.
L’art 16 bis del Dl 179/2012, “Decreto crescita 2.0: Giustizia digitale – Processo civile telematico”, convertito con modifiche nella L 221/2012, inserito dalla L 228/2012, “Legge di stabilità 2013”, ha previsto che a decorrere da tale data “nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche”.

Le regole e le specifiche tecniche per l’adozione del processo telematico sono contenute nel Decreto del Ministero della Giustizia del 21 febbraio 2011, n. 44 e nel Provvedimento del 18 luglio 2011, pubblicato sul sito del Ministero della giustizia. Con tali disposizioni regolamentari sono state introdotte importanti novità che hanno modificato la struttura e la funzionalità del processo telematico. Le novità più rilevanti riguardano la diversa regolamentazione dei punti di accesso, ovvero i canali di interazione con l’amministrazione giudiziaria.

Le novità in tema di accesso
In primo luogo, sono state implementate le funzionalità del portale dei servizi telematici, che passa da sito contenitore a portale interattivo con modalità di accesso alla giustizia online. Tra i nuovi servizi ci sono infatti la possibilità di accedere a raccolte giurisprudenziali e alle informazioni essenziali sullo stato dei procedimenti pendenti, in forma anonima. In generale, nell’ambito della sua generale funzione di consultazione, il Portale dei servizi telematici consente l’accesso da parte dell’utente privato alle informazioni, ai dati e ai provvedimenti giudiziari; mette a disposizione dei soggetti abilitati esterni i servizi di consultazione e di pagamento; consente ai soggetti abilitati e agli utenti privati di accedere attraverso un’apposita area ai documenti che contengono dati sensibili.

In secondo luogo, sono cambiate le modalità di accesso. La PEC diviene lo strumento ordinario deputato alla comunicazione tra l’amministrazione giudiziaria e i soggetti abilitati.
In terzo luogo, vengono potenziati i punti di accesso, attraverso la previsione della possibilità della contemporanea iscrizione da parte degli avvocati in più PDA.

Il PDA può essere definito come un sistema alternativo al portale dei servizi telematici che pur attingendo dalla stessa fonte offre agli utenti oltre ad un servizio di consultazione, anche servizi aggiuntivi e complementari, come ad esempio la predisposizione e l’invio degli atti in forma telematica, nonché garanzia della sicurezza dei servizi, formazione e assistenza agli utenti, anche relativamente ai profili tecnici.
Scheda: I punti di accesso nel processo telematico
Nella scheda sottostante si riportano le spiegazioni degli strumenti essenziali in tema di accesso al processo telematico.

 

Strumento Commento
Dominio Giustizia È l’insieme delle risorse hardware e software, mediante il quale il Ministero della giustizia tratta in via informatica e telematica qualsiasi tipo di attività, di dato, di servizio, di comunicazione e di procedura.
Il dominio è realizzato in conformità con le prescrizioni del codice dell’amministrazione digitale, le disposizioni in materia di protezione dei dati personali e, in particolare, in materia di sicurezza dei dati.
Gestore dei servizi telematici È il sistema informatico, interno al dominio giustizia, che consente l’interoperabilità tra i sistemi informatici utilizzati dai soggetti abilitati, il portale dei servizi telematici e il gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia.
Gestisce tutte le operazioni di invio, ricezione e interrogazione delle informazioni tra i soggetti abilitati interni ed esterni.
GiustiziaCert È il servizio di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia.
Rilascia e gestisce apposite caselle di PEC degli uffici giudiziari e degli UNEP che sono utilizzate esclusivamente per i servizi del processo telematico. Le caselle appartengono ad apposito sotto-dominio (civi-le.ptel.giustiziacert.it e penale.ptel.giustiziacert.it) e possono ricevere unicamente messaggi di posta elettronica certificata, con la cancellazione automatica dei messaggi di posta elettronica ordinaria.
Portale dei servizi telematici È la struttura tecnologica-organizzativa che fornisce l’accesso ai servizi telematici resi disponibili dal dominio giustizia, secondo le regole tecnico-operative riportate nel decreto del Ministero della giustizia 21 febbraio 2011, 21 e le specifiche tecniche del 18 luglio 2011 pubblicate sul sito del ministero della Giustizia.
Il portale è accessibile all’indirizzo http://pst.giustizia.it ed è composto da un area pubblica e un area riservata. All’interno dell’area pubblica è possibile accedere, senza l’impiego di credenziali o sistemi di identificazione, alle informazioni ed alla documentazione sui servizi telematici del dominio giustizia, alle raccolte giurisprudenziali e alle informazioni essenziali sullo stato dei procedimenti pendenti, che vengono rese disponibili in forma anonima. In quest’ultimo caso, i parametri e i risultati di ricerca riportano unicamente i dati identificativi dei procedimenti (numero di ruolo, numero di sentenza, ecc.), senza riferimenti in chiaro ai nomi o ai dati personali delle parti e tali per cui non sia possibile risalire all’identità dell’interessato.
Nell’area riservata, cui si accede previa identificazione, sono disponibili informazioni, dati e provvedimenti giudiziari in formato elettronico, nonché i servizi di pagamento telematico e di richiesta copie.
Punto di accesso
(PDA)
È la struttura tecnologica-organizzativa che fornisce ai soggetti abilitati esterni al dominio giustizia i servizi di connessione al portale dei servizi telematici, secondo le regole tecnico-operative riportate nel decreto del Ministero della giustizia 21 febbraio 2011, 21 e le specifiche tecniche del 18 luglio 2011 pubblicate sul sito del Ministero della Giustizia.

Il PDA è un sistema alternativo al portale dei servizi telematici che pur attingendo dalla stessa fonte offre agli utenti servizi aggiuntivi e complementari, come ad esempio la predisposizione e l’invio degli atti in forma telematica.

Il PDA è tenuto a fornire un’adeguata qualità dei servizi, dei processi informatici e dei relativi prodotti, idonea a garantire la sicurezza del sistema; adeguati servizi di formazione e assistenza ai propri utenti, anche relativamente ai profili tecnici.
Soggetti abilitati all’attivazione di un PDA:
•i consigli degli ordini professionali, i collegi ed i Consigli nazionali professionali, limitatamente ai propri iscritti;
•il Consiglio nazionale forense, ove delegato da uno o piu’ consigli degli ordini degli avvocati, limitatamente agli iscritti del consiglio delegante;
•il Consiglio nazionale del notariato, limitatamente ai propri iscritti;
•l’Avvocatura dello Stato, le amministrazioni statali o equiparate, e gli enti pubblici, limitatamente ai loro iscritti e dipendenti;
•le Regioni, le città metropolitane, le provincie ed i Comuni, o enti consorziati tra gli stessi;
•le Camere di Commercio, per le imprese iscritte nel relativo registro.
•società di capitali in possesso di un capitale sociale interamente versato non inferiore a un milione di euro.

L’elenco dei PDA accreditati dal Ministero è consultabile all’indirizzo http://pst.giustizia.it/PST/it/pst_2_5.wp
È possibile l’iscrizione contemporanea a più PDA.

Soggetti abilitati Si tratta di tutti i soggetti abilitati all’utilizzo dei servizi di consultazione di informazioni e trasmissione di documenti informatici relativi al processo telematico.
In particolare, questi si dividono in:
•soggetti abilitati interni: i magistrati, il personale degli uffici giudiziari e degli UNEP;
•soggetti abilitati esterni privati: i difensori delle parti private, gli avvocati iscritti negli elenchi speciali, gli esperti e gli ausiliari del giudice;
•soggetti abilitati esterni pubblici: gli avvocati, i procuratori dello Stato e gli altri dipendenti di amministrazioni statali, regionali, metropolitane, provinciali e comunali;
•utente privato: persona fisica o giuridica che opera fuori dalle precedenti ipotesi
Posta elettronica certificata (PEC) È il sistema di posta elettronica nel quale è fornita al mittente la documentazione elettronica attestante l’invio e la consegna di documenti informatici.
È uno strumento fondamentale, in quanto tutte le comunicazioni e notificazioni per via telematica devono effettuarsi, mediante posta elettronica certificata.
La PEC viene rilasciata da un gestore privato e agisce all’esterno del PDA
e del Dominio Giustizia. Può anche essere utilizzata per scopi estranei al processo telematico. I soggetti abilitati esterni sono in ogni caso tenuti:
•a dotarsi di un software idoneo a verificare l’assenza di virus informatici per ogni messaggio in arrivo e in partenza;
•a dotarsi di un software antispam idoneo a prevenire la trasmissione di messaggi di posta elettronica indesiderati.
•a conservare con ogni mezzo idoneo delle ricevute di avvenuta consegna dei messaggi trasmessi al dominio giustizia.
•a fare in modo che si che la casella di posta elettronica certificata disponga di uno spazio disco minimo pari a 1 Gigabyte.
•a dotarsi di un servizio automatico di avviso dell’imminente saturazione della propria casella di posta elettronica certificata e di verifica della effettiva disponibilità dello spazio disco a disposizione.
I dati identificativi e l’indirizzo PEC dei professionisti iscritti in albi ed elenchi, dei soggetti abilitati esterni non iscritti in albi e degli utenti privati sono contenuti nel registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della giustizia.
Firma digitale È la firma elettronica avanzata, basata su un certificato qualificato, rilasciato da un certificatore accreditato, e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura

 

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