29 Marzo 2024, venerdì
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Cattivo stato di conservazione degli alimenti: la tutela del c.d. “ordine alimentare”

E’ punibile con l’ammenda il commerciante che vende la sua merce all’aperto. Sussiste il rischio multa per chi espone la frutta. Esporre la frutta sul banco all’aperto è un reato punibile con l’ammenda. invero è stata messa “fuori legge” l’abitudine più che consolidata, a qualunque
latitudine, di vendere frutta e verdura mettendola in mostra su un carrettino o sulle cassette all’esterno del negozio.

 

Fa discutere e desta sorpresa l’ultima sentenza della Corte di Cassazione n. 6108/2014, che mette al bando l’esposizione di frutta e verdura all’aperto, per violazione dell’art. 5 lett. b) della legge 283/1962.
La norma in commento sancisce che “è vietato, nella preparazione degli alimenti o bevande, vendere, detenere per vendere o somministrare come mercede ai propri dipendenti, o comunque distribuire per il consumo, sostanze alimentari: […] b) in cattivo stato di conservazione”.
Tutto era partito dalla condanna inflitta dal Tribunale di Nola ad un commerciante di Pomigliano d’Arco, condannato per aver detenuto per la vendita tre cassette di verdura esposta all’aperto e sottoposta agli agenti atmosferici ed inquinanti.
Il ricorrente, tra i motivi di ricorso, aveva eccepito la circostanza che il Tribunale avesse basato la propria decisione sulle sole dichiarazioni di alcuni testimoni, senza effettuare verifiche ed accertamenti tecnici sull’effettivo stato di conservazione degli alimenti. In sostanza, quindi – esponeva il ricorrente – il giudice avrebbe fatto esclusivo riferimento alla natura di reato di pericolo della violazione contestata, anticipando quindi il verificarsi un concreto danno alla salute.
Ebbene, i giudici della Suprema Corte hanno, invece, ritenuto che la sola esposizione all’aperto potesse condizionare lo stato di conservazione degli alimenti, in violazione della disciplina dettata dalla legge del ’62.
Secondo la Corte, infatti, “l’accertamento dello stato di conservazione di alimenti detenuti per la vendita, non richiede né un’analisi di laboratorio né una perizia, in quanto il giudice di merito può ugualmente pervenire a tale risultato attraverso altri elementi di prova, quali le testimonianze di soggetti addetti alla vigilanza, quando lo stato di cattiva conservazione sia palese e quindi rilevabile da una semplice ispezione”, come tra l’altro già ribadito da precedenti pronunce, quali Cass. Sez. 3 n. 35234, 21 settembre 2007; Sez. 3 n. 14250, 21 aprile 2006; Sez. 6 n. 7521, 30 maggio 1990.
La Corte ha, quindi, rigettato il motivo di ricorso, sostenendo che gli esiti dell’accertamento effettuato presso l’esercizio commerciale erano da soli sufficienti ad affermare la responsabilità dell’imputato.
La norma in commento ha creato non pochi problemi sotto il profilo interpretativo. In altre parole, quando si potrà considerare integrata l’ipotesi di reato in oggetto?
Onde evitare un vulnus insanabile al principio di tipicità, la giurisprudenza è, quindi, intervenuta ritagliando, nell’art. 5 lett. b), lo spazio di manovra entro il quale operare.
La norma, infatti – nella sua formulazione aperta che rischia di scivolare verso una fattispecie dai contorni evanescenti – è stata riempita di contenuto dalla Suprema Corte, la quale, con la Sentenza in commento, ha introdotto un importante e rilevante precedente giurisprudenziale, inserendo, nel novero del “cattivo stato di conservazione”, anche la vendita all’aperto di frutta e verdura esposta agli agenti inquinanti, sufficiente di per sé ad integrare il reato in commento.
Questione controversa risulta essere la qualificazione della suddetta fattispecie di reato che la Suprema Corte ha talvolta inserito nel novero dei reati di pericolo e talvolta nell’alveo dei reati di danno, con importanti ripercussioni sulla configurabilità o meno della responsabilità penale in capo all’esercente.
Per superare le divergenti soluzioni delle sezioni semplici, nel 1995 le Sezioni Unite evidenziavano che la fattispecie in esame “è reato di pericolo tanto sotto il profilo della condotta, nel senso che esso si perfeziona anche con la semplice detenzione al fine della vendita, senza che occorrano cessioni, somministrazione o produzione di un danno alla salute pubblica (profilo, questo, comune anche alle altre ipotesi previste dal citato articolo), quanto sotto il profilo dell’oggetto di tutela penale, nel senso che a differenza delle ipotesi contemplate alle lett. a), c) e d) dello stesso articolo –non si richiede, per la sua configurabilità, che le sostanze alimentari siano variamente alterate o depauperate, ma è sufficiente che esse siano destinate o avviate al consumo in condizioni che ne mettano in pericolo l’igiene e la commestibilità” in relazione alle cattive modalità di conservazione, esse si riscontravano nel caso d’inosservanza di “prescrizioni– di leggi, di regolamenti, di atti amministrativi generali”, con ciò rafforzandosi anche il rispetto del principio di tipicità della norma attraverso un rinvio alle fonti sott’ordinate.
Nel 2002, a sorpresa, le stesse Sezioni Unite con sentenza del 9 gennaio 2002, mutarono indirizzo, provocando un disorientamento tra gli operatori del diritto ed i destinatari della norma.
La novità di maggiore rilievo riguardava senza dubbio l’aver considerato la fattispecie di cui all’art. 5 lett. b), non più di pericolo, bensì di danno.
Occorre evidenziare che la diversa qualificazione della norma in commento sotto il profilo del reato di danno è strettamente connessa all’individuazione del bene giuridico oggetto di tutela.
Le SS.UU. del 2002 hanno, infatti, ritenuto che la fattispecie di detenzione di alimenti in cattivo stato di conservazione tuteli non già il bene “salute”, ma un altro e diverso bene, quale la “tranquillità” dei consumatori, ossia il rispetto del c.d. “ordine alimentare”, volto ad assicurare al consumatore che la sostanza alimentare giunga al consumo con le garanzie igieniche imposte dalla sua natura.
La sentenza in commento n. 6108/2014 – adesiva alla pronuncia delle Sezioni Unite del 2002 – nell’invocare quel precedente, afferma quindi che la contravvenzione in esame non richiede la produzione di un danno alla salute, perché l’interesse protetto dalla norma è l'”ordine alimentare”.
Ne consegue che, per quanto concerne la sussistenza del reato di cui all’art. 5, lett. b), rilevano esclusivamente le modalità irregolari di conservazione delle sostanze alimentari già di per sé sufficienti ad integrare l’ipotesi di reato di cui alla norma in commento, e non già un accertamento sulla commestibilità del prodotto e sul verificarsi di un danno alla salute del consumatore, in quanto diverso è il bene che la suddetta norma intende tutelare.
Non è, dunque, necessario che il cattivo stato di conservazione si riferisca alle caratteristiche intrinseche delle sostanze alimentari, essendo sufficiente che esso concerna le modalità estrinseche con cui si realizza, le quali devono uniformarsi alle prescrizioni normative, se sussistenti, ovvero, in caso contrario, alle regole di comune esperienza.
Sulla scorta di quanto statuito dalla sentenza in commento, l’esposizione di frutta e verdura all’aperto soggetta ad agenti atmosferici ed inquinanti violerebbe quindi una regola di comune esperienza.
Importanti e dirompenti sono le ripercussioni sul piano pratico di tale pronuncia: viene sancito il divieto di esposizione di frutta e verdura all’aperto fuori dai negozio, su marciapiedi o sulle bancarelle in zone di grande traffico, con il rischio, per chiunque non uniformi la propria condotta alla pronuncia in commento, di subire una condanna penale, punita con l’ammenda, per violazione della legge 283/1962.
Una pronuncia, dunque, che avrà pesanti conseguenze per i piccoli esercenti che rischiano una condanna penale, oltre alla beffa economica dovuta alla forte limitazione della propria attività commerciale.

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