27 Luglio 2024, sabato
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Immissioni intollerabili e risarcimento del danno alla salute

L’accertamento del superamento della soglia di normale tollerabilità ex art. 844 cod. civ., comporta nella liquidazione del danno da immissioni, sussistente “in re ipsa”, l’esclusione di qualsiasi criterio di contemperamento di interessi contrastanti, in quanto venendo in considerazione, in tale ipotesi, unicamente l’illiceità del fatto generatore del danno arrecato a terzi, si rientra nello schema dell’azione generale di risarcimento danni di cui all’art. 2043 cod. civ.

L’art. 844 cod. civ. impone, nei limiti della normale tollerabilità e dell’eventuale contemperamento delle esigenze della proprietà con quelle della produzione, l’obbligo di sopportazione di quelle inevitabili propagazioni attuate nell’ambito delle norme generali e speciali che ne disciplinano l’esercizio. Viceversa, l’accertamento del superamento della soglia di normale tollerabilità di cui all’articolo 844 cod. civ., comporta nella liquidazione del danno da immissioni, sussistente “in re ipsa”, l’esclusione di qualsiasi criterio di contemperamento di interessi contrastanti e di priorità dell’uso, in quanto venendo in considerazione, in tale ipotesi, unicamente l’illiceità del fatto generatore del danno arrecato a terzi, si rientra nello schema dell’azione generale di risarcimento danni di cui all’articolo 2043 del codice civile e specificamente, per quanto concerne il danno alla salute, nello schema del danno non patrimoniale risarcibile ai sensi dell’articolo 2059 cod. civ.

Il principio è stato ribadito in una recente decisione del giudice di legittimità (Cass. civ. n. 4570 del 2014, Pres. Oddo, Rel. Proto, P.M. Del Core). Nella fattispecie, la Corte ha rigettato il ricorso avverso la sentenza impugnata con la quale il giudice di merito aveva accolto la domanda diretta alla eliminazione delle immissioni rumorose provenienti da un fondo il cui proprietario esercitava attività di carrozzeria ed officina meccanica. Nel caso in esame, il diritto al risarcimento del danno è stato fondato dalla corte di merito non per un generico danno esistenziale o per violazione del “diritto alla felicità”, osserva la Cassazione, ma sulle norme di cui agli artt. 2059 e 32 Cost., ed è stato ritenuto che il risarcimento era dovuto per il danno non patrimoniale alla salute.

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