29 Marzo 2024, venerdì
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Indennizzo di 2.000 euro per il ritardo della P.A.

Con la direttiva 9 gennaio 2014 pubblicata sulla “Gazzetta Ufficiale” n. 59 del 12 marzo, recante linee guida sull’applicazione dell’art. 28 del D.L. n. 69 del 2013, entra in gioco un nuovo strumento per combattere la lentezza dell’apparato burocratico.
Con il provvedimento in esame è finalmente introdotta una forma, seppur lieve, di responsabilità economica della pubblica amministrazione (pari a trenta euro per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo di 2.000,00 euro), in caso di mancata conclusione del procedimento entro il termine di 30 giorni o del diverso termine previsto dai regolamenti esistenti.
Queste, in breve sintesi, le condizioni per poter agire nei confronti della p.a. ed ottenere un indennizzo per il ritardo del procedimento amministrativo :
a) il procedimento amministrativo, iniziato ad istanza di parte, deve riguardare l’avvio o l’esercizio dell’attività di impresa (fino all’adozione del regolamento, emanato ai sensi dell’art. 17, comma 2, legge n. 400 del 1988, che dovrà confermare, rimodulare, estendere o eliminare la disposizione in esame);
b) il procedimento non deve concludersi nei termini previsti dalla legge o da un regolamento appositamente emanato dall’Amministrazione di riferimento (art. 2, commi 2, 3, 4 e 5, della legge n. 241 del 1990);
c) deve essere stato azionato, preventivamente, il potere sostitutivo e deve essere perdurata l’inerzia dell’Amministrazione senza che quest’ultima abbia emanato il provvedimento richiesto entro il termine (anch’esso perentorio) pari alla metà di quello originariamente previsto per il procedimento iniziale (art. 2, comma 9-ter, della legge n. 241 del 1990).
Alla presenza dei suindicati presupposti, l’interessato deve ricorrere all’Autorità titolare del potere sostitutivo ex art. 2, comma 9-bis, legge 241/1990 (Legge sul procedimento amministrativo), richiedendo l’emanazione del provvedimento non adottato e, contestualmente, la corresponsione dell’eventuale indennizzo da ritardo.
L’istanza deve essere presentata nel termine di venti giorni dalla scadenza del termine entro cui il procedimento si sarebbe dovuto concludere, ed il suo mancato rispetto determina l’impossibilità per l’interessato di conseguire l’indennizzo e di riproporla per il medesimo procedimento.

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