29 Marzo 2024, venerdì
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La formazione dell’avvocato-mediatore, chi saranno gli enti coinvolti

La recente decisione assunta dal Consiglio nazionale forense nel disciplinare la formazione dell’avvocato che intenda svolgere l’attività di mediatore ha suscitato – come era prevedibile – un ampio dibattito che affonda le sue radici nella più ampia questione della formazione del mediatore e della qualità della mediazione.

Secondo la delibera assunta il 21 febbraio scorso (e tuttora in attesa di pubblicazione), per gli avvocati che intendano cimentarsi con il ruolo di mediatore sarà sufficiente un mini-corso della durata complessiva di 15 ore, oltre che la partecipazione a due procedimenti di mediazione nella qualità di uditore.

Si deve ricordare che in precedenza gli avvocati, come tutti gli altri professionisti, per acquisire il medesimo titolo, dovevano frequentare un corso della durata non inferiore a 50 ore (4 delle quali dedicate alla valutazione finale). La diversa disciplina trae fonte dalla riforma attuata dal legislatore nel 2013, che ha riconosciuto agli avvocati la qualifica di mediatori “di diritto” pur richiedendo agli stessi una adeguata formazione. Ciò ha consentito di creare un doppio binario di formazione dei mediatori: da un lato gli avvocati, dall’altro tutti gli altri professionisti (siano essi commercialisti, medici, ingegneri, o laureati in altre discipline, o anche non laureati purché professionisti iscritti presso un Collegio.

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