28 Marzo 2024, giovedì
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Il ruolo del CTU nel processo amministrativo

Il TAR Liguria – Genova – sez. II – con la sentenza n. 137 del 24 gennaio 2014 chiarisce qual è il compito del CTU nel processo amministrativo, dove sono possibili le consulenze tecniche deducenti ma non quelle percipienti.
Il Collegio, chiamato a pronunciarsi sul ricorso presentato dalla società ricorrente, che impugna l’aggiudicazione della fornitura di suture chirurgiche, innanzitutto chiarisce che compito del giudice amministrativo è la verifica in concreto della corretta applicazione del metodo che l’amministrazione s’è data (autovincolandosi) negli atti di gara per individuare – nel caso in esame – la qualità dell’offerta, non già il controllo in astratto della validità scientifica del metodo impiegato e dei suoi risultati pratici.
Il Collegio censura l’operato del CTU che non ha verificato la corrispondenza del metodo come disciplinato nella lex specialis rispetto alle linee guida impartite dall’AVCP.
Detta censura deriva dal fatto che il Collegio ritiene che, facendo ricorso a quelle stesse categorie giuridiche che governano il processo civile (cfr., Cass. sez. un., 30 dicembre 2011 n. 30175; Cass. 13 marzo 2009 n. 6155), in quello amministrativo non sono consentite le consulenze tecniche c.d. percipienti: quelle in cui il consulente, fatto ovviamente salvo il controllo immanente del giudice peritus peritorum, è chiamato ad accertare direttamente i fatti mediante l’ausilio di specifiche competenze tecniche.
Sono invece ammesse nel processo amministrativo, ex art. 67 c.p.a., le consulenze tecniche c.d. deducenti, volte a valutare i fatti accertati e dati per esistenti, come già definitivamente acquisiti nel corso nel procedimento amministrativo, che obbedisce alla lex specialis, ed i cui atti, soprattutto quelli contenenti manifestazioni di giudizi, sono espressione di valutazione tecnico-discrezionale riservata.
“In altri termini, – conclude il Collegio – il compito del CTU è circoscritto a valutare il fondamento razionale ed epistemico del metodo applicato dall’amministrazione, non quello di sostituirsi ad essa per individuare il metodo tecnico più adeguato per raggiungere gli obiettivi avuti di mira, accertando la corrispondenza del metodo in concreto applicato dalla Commissione alle norme tecniche che ne disciplinano l’utilizzo e valutando successivamente l’attendibilità del metodo come in concreto utilizzato dalla stazione appaltante.”

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