29 Marzo 2024, venerdì
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Russia in Crimea contro il diritto internazionale

Di fronte alle titubanze dell’Occidente e alle reazioni per ora solo verbali, il presidente russo Vladimir Putin è prontamente passato all’azione occupando la Crimea, dopo essersi fatto autorizzare dal parlamento russo l’azione militare.

Autorizzazione di ampia portata, poiché non è limitata alla sola Crimea, ma all’intera Ucraina, il cui nuovo governo non è riconosciuto dal Cremlino che continua invece a ritenere il deposto Viktor Yanukovich il legittimo governante. Il che complica ancora di più la questione e la possibilità di arrivare in tempi brevi a una soluzione negoziata.

Sotto il profilo giuridico, l’invasione russa è una chiara violazione del diritto internazionale, della Carta delle Nazioni Unite e dei principi di base dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa che vietano la minaccia e l’uso della forza.

Rischio secessione
Le motivazioni accampate dalla Russia non reggono. È stato invocato il diritto d’intervenire a difesa dei propri connazionali che si trovano nelle basi russe in Crimea. Ma tale diritto, che un tempo era rivendicato solo dagli stati occidentali, non è stato esercitato nel caso concreto o è stato perseguito in modo abnorme. La dottrina dell’intervento a protezione dei cittadini all’estero prevede che si possa intervenire in territorio altrui quando i propri cittadini siano realmente in pericolo di vita e il sovrano territoriale non voglia o non possa difenderli. Una situazione non ricorrente in Crimea.

Inoltre, in tale tipo d’intervento si salvano i propri cittadini e si riportano in patria e l’azione militare non produce un’occupazione del territorio straniero. L’azione dei militari armati senza mostrine che hanno circondato le basi ucraine in Crimea era chiaramente imputabile alla Federazione russa e non dovuta a forze ribelli locali.

Né potrebbe essere invocata l’esimente del consenso delle autorità locali all’intervento. La Crimea non è uno stato, ma solo una provincia ucraina, sia pure dotata di ampia autonomia. Fu trasferita all’Ucraina nel 1954, un atto interno all’Unione Sovietica.

Quando l’Ucraina è diventata indipendente nel 1991, il suo territorio, come stato sovrano, comprendeva anche la Crimea, tanto è vero che la Russia ha negoziato e concluso, nel 1997, un accordo per lo stazionamento della flotta russa del Mar Nero. Quindi non si potrebbe neppure parlare di riappropriazione di un territorio appartenente alla Federazione russa, tesi che peraltro non è stata invocata.

Probabilmente si andrà verso la secessione della provincia e la costituzione di un nuovo stato, ma questo difficilmente otterrà il riconoscimento da parte della comunità internazionale, essendo la secessione fomentata dall’esterno e ottenuta con l’intervento di una potenza straniera in violazione delle più elementari regole del diritto internazionale. In questi casi il principio dell’integrità territoriale prevale.

Legittima difesa collettiva
L’Ucraina ha mobilitato le proprie forze armate. Essa ha diritto di esercitare la legittima difesa, come consentito dalla Carta delle Nazioni Unite, diritto che è connaturato all’esistenza stessa dello stato e che non richiede, per il suo esercizio, di essere autorizzato dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

Ben vengano le parole di moderazione come quelle espresse dal governo italiano, ma è assurdo non ricordare i diritti della vittima dell’aggressione e in particolare che questa può reagire con la forza armata, quantunque le forze in campo siano incommensurabili.

Alla vittima dell’attacco armato spetta non solo il diritto di legittima difesa individuale, ma anche quella collettiva: terzi stati possono intervenire a suo favore.

La Nato dispone di un meccanismo di legittima difesa collettiva a tutela dei propri membri, nel senso che se uno stato dell’alleanza è attaccato gli altri debbono intervenire a suo favore. Questo non è il caso dell’Ucraina, che non è membro della Nato.

Teoricamente però, la Nato, pur non essendovi obbligata, potrebbe intervenire a favore dell’Ucraina, con una missione decisa dal Consiglio atlantico. Teoricamente, poiché nessuno vuole morire per Kiev e infatti la Nato non è andata oltre la deplorazione dell’intervento russo e la sua stigmatizzazione come violazione del diritto internazionale.

Il Consiglio di sicurezza Onu (Cds) ha già tenuto, a porte chiuse, una riunione e il Segretario generale si è mobilitato. Le capacità d’intervento sono però limitate. La Russia è membro permanente del Consiglio e qualsiasi azione incisiva sarebbe paralizzata dal veto. Per questo motivo il Cds non potrebbe decretare delle sanzioni neppure nella forma blanda di una raccomandazione.

Quanto all’Unione Europea, non vale neppure la pena parlarne. Come dimostrano gli esempi passati, quando si tratta di passare all’azione militare i suoi membri procedono in ordine sparso. Almeno dovrebbe ribadire il diritto alla legittima difesa dell’aggredito!

Memorandum di Budapest
Il Memorandum di Budapest del 5 dicembre 1994 è stato invocato con riferimento alla situazione ucraina, ma in termini errati. Il Memorandum fu concluso da Federazione Russa, Regno Unito, Stati Uniti e Ucraina quando l’Ucraina aderì al Trattato di non-proliferazione nucleare come stato non nucleare, dopo che l’arsenale atomico che stazionava nel suo territorio, ai tempi dell’Unione Sovietica, fu traferito alla Russia.

Il Memorandum di Budapest riguarda le garanzie di sicurezza negative e positive. I tre stati nucleari s’impegnano a non usare le armi nucleari nei confronti dell’Ucraina e, in caso di aggressione o minaccia di aggressione con armi nucleari, a portare immediatamente la questione dinanzi al Cds per ricevere adeguata assistenza. Vi è anche un obbligo di consultazione tra gli stati parti del memorandum, ma solo in caso di minaccia nucleare.

Non è il nostro caso. Però il Memorandum una rilevanza indiretta ce l’ha. Si pronuncia infatti per la conservazione dell’integrità territoriale dell’Ucraina nell’ambito delle “frontiere esistenti”. Quindi viene riconosciuta, anche dalla Federazione Russa, l’appartenenza della Crimea all’Ucraina, di cui faceva parte nel 1994.

Non occorre una risoluzione del Cds per raccomandare o decidere sanzioni obbligatorie, quando uno stato si sia reso responsabile di violazioni gravi del diritto internazionale. Le sanzioni possono comprendere il congelamento delle risorse finanziarie, il divieto di import/export ed anche sanzioni individuali che includono il congelamento di beni e la limitazione dell’ingresso nei territori degli stati partecipanti.

Gli Stati Uniti si sono già mossi. Per l’Italia e l’Unione europea in genere una politica sanzionatoria solleva problemi politici ed economici di non poco momento. C’è da giurare che saranno avanzati dubbi sulla loro efficacia.

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