29 Marzo 2024, venerdì
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D: Nell’Unico 2013 ho dimenticato di segnalare il possesso della Documentazione Nazionale. Posso trasmettere un Unico integrativo?

R: Sul punto, pur nel silenzio delle Entrate, si può considerare valida la comunicazione esercitata mediante una dichiarazione rettificativa presentata entro 90 giorni dalla scadenza del termine ordinario, ai sensi dell’articolo 2, comma 7, del Dpr 322/98 (dichiarazione “tardiva”). La dichiarazione tardiva è infatti equiparata ex lege alla dichiarazione presentata nei termini. Più articolata la possibilità di emendare la dichiarazione dei redditi entro il termine per la dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo, in base all’art. 2, comma 8-bis, del Dpr 322/1998 (integrativa “a favore”) il regime di oneri documentali potrebbe esser ricondotto tra i regimi fiscali opzionali e quindi potrebbe fruire della possibilità di ravvedimento con la presentazione di un modello integrativo entro il termine della dichiarazione successiva. Sarebbe auspicabile un’apertura delle Entrate in tal senso, coerentemente con lo spirito dell’art. 26 del Dl 78/2010 volto a premiare i comportamenti collaborativi e trasparenti da parte delle imprese, e in base a una lettura sostanziale della norma accolta dalla giurisprudenza di merito. In conclusione si ritiene che la comunicazione potrebbe essere effettuata con una dichiarazione integrativa e ravvedere la mancata comunicazione in base all’art. 2 del Dl 16/2012, per il quale l’accesso a regimi fiscali opzionali, subordinati alla preventiva comunicazione, non è precluso se si effettua la comunicazione entro la prima dichiarazione utile. Si evidenzia tuttavia che tale possibilità non è stata considerata dalla circolare 38/E/2012.

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