Stop a testimoni di comodo nei processi per incidenti stradali. Vanno indicati subito nel CID e nella richiesta di risarcimento danni. Altrimenti non possono essere sentiti dal giudice. A meno che non siano identificati dalla polizia che ha rilevato il sinistro. Il decreto legge “destinazione Italia” (n. 145/2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 dicembre 2013 n. 300) modifica il codice delle assicurazioni private (d. lgs.209/2005) con alcune norme anti-frode. In particolare il governo vuole arginare il fenomeno dei testi subornati, con alcune rigide disposizioni di sbarramento. Attenzione le disposizioni sono già attualmente vigenti e se ne deve fare applicazione. Tra le novità, viene inserito un comma (il terzo) all’articolo 135 del codice delle assicurazioni. In base alla nuova norma l’identificazione di eventuali testimoni oculari, presenti sul luogo di accadimento dell’incidente, “deve risultare dalla denuncia di sinistro prevista dall’articolo 143, nonchè dalla richiesta di risarcimento presentata all’impresa di assicurazione ai sensi degli articoli 148 e 149”. Stando alla lettera della disposizione l’obbligo di indicare i nomi dei testimoni raddoppia. I nomi dei testi oculari devono essere scritti sia nel modulo CID sia nella richiesta di risarcimento danni.