29 Marzo 2024, venerdì
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Disclosure, paletti all’autodenuncia

Autodenuncia solo per le annualità ancora aperte. Se l’attività estera è stata costituita in un periodo d’imposta non più accertabile, il contribuente non deve indicare all’Agenzia delle Entrate la provenienza dei fondi che sono stati alla base della precostituzione  della provvista estera. Le bozze dei modelli di richiesta di ammissione alla procedura di collaborazione volontaria confermano la natura “confessoria” della voluntary disclosure ma limitano l’oggetto dell’autodenuncia che è alla base della procedura. Tale autodenuncia, che non può più essere ritrattata, assume dunque valenza di “confessione stragiudiziale” in ordine a) alla violazione della normativa sul monitoraggio fiscale, b) alla normativa sostanziale relativamente alla mancata tassazione dei redditi prodottisi sulla provvista estera non dichiarata, b) alla normativa sostanziale relativamente ai redditi che servirono per precostituire la provvista estera, ma solo se tali redditi sono stati prodotti in una annualità ancora accertabile. Arriva dunque una autorevole conferma sul fatto che il contribuente è tenuto a fare piena luce sui fatti che sono alla base della precostituzione della provvista estera solo se tale provvista è stata prodotta con redditi sottratti a tassazione in una annualità non “prescritta”, per la quale risultano ancora attivabili i poteri di accertamento dell’Amministrazione. Ai sensi dell’art. 2735 del codice civile “la confessione stragiudiziale fatta dalla parte o da chi la rappresenta ha la stessa efficacia probatoria di quella giudiziale”.  In sostanza l’autodenuncia, nel caso in cui la procedura di collaborazione volontaria non si chiuda con il pagamento di quanto dovuto, rappresenta una prova piena rispetto alla quale il contribuente non può tornare indietro.

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