24 Aprile 2024, mercoledì
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Finanziamenti Europei in Agricoltura, breve guida al nuovo regime di aiuti de minimis in vigore dal 1° gennaio 2014

Nuova disciplina per i finanziamenti agevolati destinati alle imprese dal 1 gennaio 2014. Il regolamento UE n. 1408/2013 introduce nuove norme per la disciplina degli aiuti “de minimis” che gli Stati Membri potranno concedere alle imprese del settore agricolo bypassando il divieto di aiuti imposto dal Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
Il nuovo provvedimento introduce disposizioni più chiare e di pronta applicazione senza stravolgere eccessivamente il regime precedente, facendo tesoro dell’esperienza applicativa della disciplina anteriore e di taluni interventi della Corte di Giustizia europea.

Definizione di aiuti de minimis

Sono aiuti de minimis tutte le forme di finanziamento statale (finanziamenti agevolati, a fondo perduto, garanzie dirette ed indirette, agevolazioni fiscali e credito d’imposta) erogate nel rispetto dell’articolo 107, paragrafo 1, del trattato a favore delle imprese del settore agricolo e che non presuppongono il vaglio della Commissione europea. Tali aiuti non superano gli importi prestabiliti dal regolamento in esame e che sono erogati in un determinato arco di tempo.

Imprese sottoposte al regime di aiuti de minimis

Possono beneficiare di aiuti de minimis le imprese che operano nel settore della produzione primaria di beni agricoli, fatta eccezione per:

  1. aiuti il cui importo è fissato in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti commercializzati;
  2. attività connesse all’esportazione verso Paesi terzi o Stati membri, ossia direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o altre spese correnti connesse con l’attività di esportazione;
  3. aiuti subordinati all’impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d’importazione.

Quanto alle imprese dedite alla trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, trova invece applicazione il regime di aiuti previsto dal Regolamento UE n. 1407/2013.

Gli aiuti de minimis ai gruppi d’imprese (l’impresa unica)

Norme specifiche riguardano l’impresa unica ovvero l’insieme di imprese fra le quali esiste almeno una delle seguenti condizioni:

  1. un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;
  2. un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;
  3. un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;
  4. un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.

Tutte le imprese facenti parte del gruppo sono sottoposte ad un’unico vincolo de minimis come se si trattasse di unica impresa beneficiaria. Non sarà possibile calcolare il limite de minimis individualmente per ogni impresa del gruppo.

Nelle ipotesi di fusioni, acquisizioni, per determinare se gli eventuali nuovi aiuti a favore della nuova unica impresa o dell’impresa acquirente superino i massimali anzidetti, occorre tener conto degli aiuti de minimis precedentemente concessi a tutte le imprese partecipanti prima della fusione. Gli aiuti concessi prima della fusione o acquisizione restano comunque legittimi.

In caso di scissione, invece, l’importo degli aiuti concessi prima della scissione sono assegnati all’impresa che ne ha fruito che, in linea di principio, è considerata l’impresa che rileva le attività per le quali son stati utilizzati gli aiuti de minimis. Qualora tale attribuzione non sia possibile, l’aiuto è attribuito proporzionalmente sulla base del valore contabile del capitale azionario delle nuove imprese alla data della scissione.

Qual è la soglia de minimis?

L’importo complessivo degli aiuti de minimis concessi da uno Stato membro ad una singola impresa del settore agricolo non può superare € 15.000 nell’arco di 3 esercizi finanziari.
Il triennio deve essere valutato su base mobile e, cioè, nel senso che in caso di nuova concessione de minimis si deve tener conto dell’importo complessivo di detti aiuti concessi nell’esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finanziari precedenti.

Termine di applicazione e regime transitorio

Il nuovo regolamento trova applicazione a tutte le erogazioni di aiuti statali precedenti al 1 gennaio 2014 e, comunque fino al 31 gennaio 2020.
Sono fatte salve le erogazioni de minimis compiute sotto la vigenza dei precedenti regolamenti.

 

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