È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 5 dell’8 gennaio scorso il Regolamento concernente gli obblighi di pubblicità e trasparenza relativi all’organizzazione e all’attività della Consob.
La Commissione nazionale per la società e la borsa, adempiendo agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni previsti dalla legge, ed in particolare dal decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013, ha adottato, con delibera in data 19 dicembre 2013, il “Regolamento concernente gli obblighi di pubblicità e trasparenza relativi all’organizzazione e all’attività della Consob”.
Il regolamento, che si compone di 26 articoli, individua innanzitutto gli obblighi di trasparenza concernenti l’organizzazione e l’attività della Consob ai sensi di quanto previsto dall’art. 11, comma 3, del decreto 33.
Dopo aver indicato le regole per l’accesso alle informazioni pubblicate e la disciplina della decorrenza e della durata dell’obbligo di pubblicazione, al Capo II passa ad esaminare gli obblighi di pubblicazione relativi tra l’altro al Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, all’organizzazione della Consob, ai componenti della Commissione, ai titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza, agli incarichi conferiti ai dipendenti, alla dotazione organica e al costo del personale, ai bandi di concorso, ai dati relativi alla valutazione della performance e alla distribuzione dei premi al personale.
Sono previsti altresì obblighi di pubblicazione concernenti le procedure e i provvedimenti di affidamento di lavori, servizi e forniture; i dati aggregati relativi all’attività amministrativa; il bilancio, preventivo e consuntivo; i beni immobili e la gestione del patrimonio; i dati relativi ai controlli sull’organizzazione e sull’attività della Consob nonché sui tempi di pagamento della stessa; i procedimenti amministrativi di competenza della Commissione; le informazioni necessarie per effettuare pagamenti informatici.
Se ricorrono motivate esigenze di riservatezza o di segreto, la Consob può differire o omettere la pubblicazione di documenti, informazioni e dati altrimenti prevista.
Il Capo III del Regolamento è dedicato alla figura del responsabile per la trasparenza, che svolge stabilmente un’attività di indirizzo, di coordinamento e di controllo sull’adempimento degli obblighi di pubblicazione, verificando la completezza, la chiarezza e l’aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando alla Commissione i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione. Il Responsabile provvede altresì all’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, riferisce annualmente alla Commissione in ordine all’assolvimento degli obblighi di pubblicazione previsti e assicura la regolare attuazione dell’accesso civico.
Quanto alla violazione degli obblighi di trasparenza e alle sanzioni è stabilito che l’inadempimento degli obblighi di pubblicazione o la mancata predisposizione del Programma
triennale per la trasparenza e l’integrità costituiscono elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della parte variabile della retribuzione. Il Responsabile per la trasparenza e i Responsabili delle Unità organizzative non rispondono dell’inadempimento degli obblighi se provano che tale Inadempimento è dipeso da causa a loro non imputabile.
Al Capo IV è previsto che il Regolamento entri in vigore il sessantesimo giorno
successivo a quello della sua pubblicazione in GU. E, infine, che il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità sia inizialmente adottato nei successivi 60 giorni decorrenti dall’entrata in vigore del Regolamento stesso.