E’ stata depositata il 20 dicembre scorso l’ordinanza numero 51524 con cui è stata rimessa alle sezioni unite la seguente questione di diritto:
“Se, anche dopo l’emanazione del codice di autoregolamentazione delle udienze degli avvocati, adottato il 4 aprile 2007 e ritenuto idoneo dalla Commissione di garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi essenziali con delibera del 13 dicembre 2007, permanga il potere del giudice – in caso di adesione del difensore all’astensione proclamata dalla associazione di categoria – di disporre la prosecuzione del giudizio in presenza di esigenze di giustizia non contemplate dal codice suddetto“.
Nell’ordinanza di rimessione i giudici della quinta sezione, dopo aver riepilogato il panorama giurisprudenziale sul punto, hanno osservato come sia ancora aperto il problema del contemperamento tra interessi, diritti e situazioni non contemplate nel codice di autoregolamentazione quali, ad esempio, la ragionevole durata del processo (ormai assurta a rango costituzionale), la coesistenza di situazioni configgenti (imputati con interessi contrapposti), la persistenza di misure cautelari non custodiali, ma comunque incidenti su un diritto fondamentale, o – come nel caso concreto – il grave disagio di un teste chiamato a testimoniare da una città lontana rispetto al luogo di svolgimento del processo.
Nel caso di specie, l’imputato aveva lamentato la violazione dell’articolo 420-ter c.p.p., per essere stata rigettata la richiesta del rinvio dell’udienza per l’adesione del difensore allo stato di agitazione proclamato dalle Camere penali: il giudice aveva, infatti, rigettato la richiesta di rinvio motivandola con l’urgenza del procedimento per la necessità di escutere un teste che aveva affrontato un lungo viaggio (da Bari a Bologna) per essere presente quel giorno in aula.
Si tratta, in conclusione, di chiarire l’esatto ambito di operatività e di cogenza della normativa autoregolamentare emanata in attuazione della legge 146/90 che, per il suo rilievo pratico e per l’importanza dei diritti coinvolti, appare opportuno rimettere alle valutazioni del Supremo consesso.
Segnaliamo, per la rilevanza della questione, la nota pubblicata dall’Unione delle camere penali italiane sull’ordinanza in questione.