Il condono della lite fiscale determina automaticamente l’estinzione del debito previdenziale dell’Inps. Con la sentenza n. 608, depositata il 5 dicembre 2013, il Tribunale di Lucca ha stabilito che la definizione di un contenzioso tributario, attraverso lo strumento del condono, produce l’annullamento di ogni credito previdenziale, di conseguenza è illegittima la richiesta di pagamento dell’Inps. Nel caso in questione, i contributi previdenziali pretesi con la cartella opposta traevano origine da un maggior imponibile derivante da un avviso di accertamento impugnato dal contribuente innanzi alla Commissione tributaria competente. Il contenzioso veniva, successivamente, definito attraverso il condono fiscale (legge 111/11). Il giudice del Tribunale di Lucca ha osservato che «vista la necessaria correlazione tra contribuzione previdenziale e reddito dichiarato (ovvero accertato, ma nelle sedi competenti a titolo definitivo) ai fini Irpef, l’Ente previdenziale non può, quindi, pretendere una maggiore contribuzione in relazione a redditi che, dal punto di vista fiscale e tributario, non sono stati dichiarati né accertati in modo definitivo innanzi alla Commissione tributaria».