25 Aprile 2024, giovedì
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Reati “odiosi”, no alle formule stereotipate per l'esclusione delle esimenti

Nell’esaminare la Sentenza de quo, l’elemento che per primo balza agli occhi è l’assoluta aderenza della Corte al rispetto dei principi che regolano il giudicare, ciò a prescindere dal disvalore sociale dell’evento-reato, regolato con la sentenza di Appello.

Il caso in questione, infatti, rientra nella casistica dei “reati odiosi”, come certamente sono da considerare tutti quelli che vedono commettere, un adulto, atti sessuali su di un minore.

Ed il Supremo Collegio nell’esaminare il ricorso presentato in danno della Sentenza della corte di appello di Catanzaro ha rigettato tutte le doglianze di nullità, ad eccezione di quella formulata per la violazione dell’art. 609 quater c.p. co.4 ed art. 133 c.p., con la quale si evidenziava “l’erronea negazione dell’attenuante della “minore gravità” perché ritenuta incompatibile con il danno apoditticamente ritenuto subito dalla minore e con la condotta in contestazione per la consumazione del rapporto sessuale protrattosi nel tempo”.

In sostanza, secondo la Corte di Appello” lamentava il ricorrente “non può essere riconosciuta l’attenuante in questione, perché vi è stata congiunzione carnale e perché si tratta di minore di quattorci anni. Sono state in tal modo introdotte oggettive “eccezioni” applicative all’attenuante di cui all’art. 609 quater c.p., non previste e non volute dal legislatore. Inoltre la giustificazione è tautologica. In particolare non si è considerato che il fatto è avvenuto nell’ambito di una relazione amorosa.”

Ancora, è stata accettata la doglianza formulata con il quarto motivo di ricorso ed afferente la mancata concessione dell’attenuante di cui all’art. 62 cp, offerta reale del risarcimento prima dell’inizio del giudizio, posta la ritenuta incongruenza delle somme, senza per altro alcuna valutazione scientifica, basantesi su di una consulenza, e quindi con una motivazione che ben può dirsi gravemente apodittica e presuntiva.

La specifica questione, quella dell’attenuante del “fatto di minore gravità”, viene affrontata dalla Corte al punto 6 della parte motiva: in merito osserviamo come il ragionamento della sentenza di appello, che ha negato il riconoscimento dell’ attenuante richiesta, venga ritenuto “in parte erroneo ed in parte contraddittorio” in quanto “ in sintesi, secondo la corte di appello, al di là delle frasi di stile, l’attenuante in questione non poteva essere riconosciuta perché vi era stata congiunzione carnale e perche si trattava di una ragazza minore degli anni quattordici, il cui consenso non rilevava.”

Tale valutazione dice la Corte è errata in quanto “l’attenuante è stata esclusa sulla base di elementi in realtà non voluti e non previsti dal legislatore”.

Di conseguenza, appare corretto il diverso ragionamento del ricorrente che, pur riconoscendo come il reato de quo “indichi senza dubbio un disvalore”; tuttavia la prospettazione di una attenuazione in termini sanzionatori presuppone che, pur rimanendo fermo quel disvalore oggettivo, si possano ipotizzare ragioni mitigatorie attenuative che certamente devono trarsi al di fuori di questo.”

Erra dunque la corte di appello, laddove manca di considerare se l’evento della congiunzione carnale con una minorenne, al di sotto dei 14 anni, posto il suo verificarsi all’interno di una relazione affettiva, possa essere considerato come “una ragione mitigatoria attenuativa”.

Sul punto rammenta la sentenza de quo, esiste una giurisprudenza specifica: ed infatti già la Sentenza nr. 37565 del 9 luglio 2002 (Cass. Sez. 3°) aveva rilevato come “la circostanza attenuante fondata sulla minore gravità del caso, è riferibile tanto alle condotte di violenza sessuale (art.609 bis co.3 c.p.) eventualmente aggravate per l’età inferiore ai dieci anni della vittima (art.609 ter co.2 c.p.) quanto all’ipotesi di atti sessuali con minorenne di analoga età.

Ne consegue che la ricorrenza dell’attenuante non può essere negata per il solo fatto della tenera età della persona offesa, dovendosi piuttosto individuare dal giudice elementi di disvalore aggiuntivo sulla base dei criteri delineati dall’art. 133 c.p. rispetto all’elemento tipico dell’età inferiore ai dieci anni”.

Ed ancora la medesima sezione della Corte di Cassazione, aveva affermato questo principio di diritto : “in quanto, seppure atti sessuali commessi in danno di bambini di tenera età, sono reati da considerare gravi, per le ripercussioni negative sullo sviluppo del minore, non può escludersi che per le circostanze concrete del fatto, tale delitto, possa manifestare una minore lesività” (Cass. 3° sentenza nr. 22036 del 10 maggio 2006).

In buona sostanza, era compito della corte di appello, nel verificare la minore lesività del fatto in concreto, rapportata al bene giuridico tutelato, osservare “la qualità dell’atto compiuto (più che la quantità di violenza fisica) il grado di coartazione esercitato sulla vittima, le condizioni (fisiche e mentali) di quest’ultima e le caratteristiche psicologiche (valutate in relazione all’età) l’entità della compressione della libertà sessuale ed il danno arrecato alla vittima anche in termini psichici”.

Al contrario, la sentenza della corte di merito, nel respingere la richiesta di attenuante, osserva la Corte “ha focalizzato la propria attenzione solo su di uno (il turbamento e le conseguenze patite dalla vittima anche in un’ottiva futura) dei molteplici aspetti da prendere in considerazione; per di più senza nemmeno dare prova di aver ancorato il proprio asserto su di emergenze specifiche”.

In particolare, la sentenza impugnata ha focalizzato la propria attenzione solo su alcuni elementi che caratterizzano la fattispecie criminosa, come l’età e la gravità dell’atto sessuale, senza valutare gli ulteriori ed attenuativi, aspetti della vicenda prospettati dalla difesa, quali il “consenso” l’esistenza di un rapporto amoroso, l’assenza di costrizione fisica, l’innamoramento della ragazza, elementi tutti che militerebbero in favore della minore entità della compressione della libertà sessuale e del danno arrecato alla minore.

La sostanziale apoditticità è da rilevare, poi, anche in riferimento all’ulteriore aspetto del ricorso accolto, ovvero quello afferente la mancata corretta valutazione, come attenuante, dell’entità della somma offerta in via reale come risarcimento, ciò perché la corte di merito “in sostanza ha omesso di rispondere a specifiche eccezioni” e non ha “offerto una dimensione quantitativa derivante da dati fattuali concreti, anche per l’inesistenza di una consulenza psichiatrica o psicologica sulle conseguenze dannose del reato”.

Spetterà dunque ad un’altra Sezione della corte di appello di Catanzaro “compiere una nuova globale valutazione dell’intero trattamento sanzionatorio”.

Ciò posto, non v’è chi non veda, come la sentenza nr. 45179, ben lungi dall’essere una sentenza emessa in favore di chi abbia a commettere un reato così odioso, come quello del congiungimento carnale con un minorenne, costituisca uno sferzante invito alle corti di merito a non decidere mai, ed in nessun caso, del destino di un imputato basando le decisioni su espressioni meramente apodittiche e presuntive, ma dovendo correttamente e logicamente motivare su ogni punto eccepito a difesa, seguendo gli imput della giurisprudenza del Supremo Collegio già indicati a proposito.

Possiamo così ritenere come la diversa Sezione della corte di appello di Catanzaro farà buona prova di se, applicando tutti gli spunti offerti dalla Cassazione nr. 45179 e potrà ben motivare, proprio alla luce dei fatti riportati dalla sentenza del grado di appello, come inapplicabile l’esimenti richiesta : ed infatti cosa altro si potrà mai dire di una relazione nata tra un adulto ed una minore di quattordici anni, costituita nei fatti da una situazione che vedeva la piccola vittima di un abbandono e del disinteresse della famiglia di origine, se non che proprio tale contesto, abbia ad escludere l’esistenza di una qualsivoglia rilevanza di una storia affettiva.

Il caso de quo si limita ad essere quello che nella realtà contraddistingue tutti gli atti sessuali commessi da un adulto in danno di un minore : ovvero la fredda ed opportunistica decisione di predare un essere indifeso per i propri interessi.

La corte di appello di Catanzaro aveva già nelle carte, tutti gli elementi per giustificare l’esclusione della rilevanza delle esimenti richieste dalla difesa, ma si è limitata ad esaminare solo alcuni aspetti, solo in modo distratto ed apodittico, senza correttamente motivare in merito, incorrendo così nella inevitabile censura della Cassazione.

Ma in ordine all’odiosità del reato di cui si tratta, esistono e sono negli atti processuali, tanto da esser stati richiamati dalla stessa Cassazione, numerosi elementi che possono consentire al prossimo giudice del caso concreto, di non indulgere nei confronti di chi si sia macchiato di un reato così grave.

Il contesto familiare in concreto vissuto dalla piccola, la ripetitività dell’evento, l’assoluta incapacità di potersi determinare diversamente per la minore, l’aver sfruttato a proprio vantaggio tutto questo, rappresentano altrettanti specifici motivi, per escludere ogni “sirena che parli di rapporto di amore” e che certamente saranno presi in esame dal giudice di appello Catanzaro, per rendere giustizia nel superiore interesse del minore.

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