Al fine di stabilire il regime di incentivazione applicabile, occorre aver riguardo all’epoca di messa in esercizio dell’impianto stesso da intendersi come il “primo funzionamento dell’impianto in parallelo con il sistema elettrico”.
Con questa interessante pronuncia (n. 5508 del 20.11.2013) che analizza le modalità di applicazione degli incentivi previsti dal d.m. 18 dicembre 2008, il Consiglio di Stato (sez. VI) ha riconosciuto la legittimità del provvedimento con il quale il GSE ha annullato una convenzione stipulata con una società titolare di un impianto termoelettrico, e contemporaneamente richiesto la restituzione degli importi medio tempore percepiti dalla società a titolo di tariffa onnicomprensiva.
Prima di entrare nel merito della questione, è necessario ricostruire brevemente il quadro normativo di riferimento.
L’art. 2, comma 143, della legge n. 244/2007 sancisce che “la produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, entrati in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2007, a seguito di nuova costruzione, rifacimento o potenziamento, è incentivata con i meccanismi di cui ai commi da 144 a 154”.
I successivi commi 144 e 145 prevedono per gli impianti “di potenza nominale media annua non superiore a 1 MW” la possibilità di ottenere per quindici anni certificati verdi (comma 144) o, in alternativa, una “tariffa fissa onnicomprensiva” (comma 145).
Con il d.m. 18 dicembre 2008 (Incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, ai sensi dell’articolo 2, comma 150, della legge 24 dicembre 2007, n. 244) sono state dettate le “direttive per l’attuazione” di questi incentivi e all’articolo 2 comma 1 sono state indicate le nozioni di:
– “data di entrata in esercizio di un impianto”, ossia “la data in cui si effettua il primo funzionamento dell’impianto in parallelo con il sistema elettrico, anche a seguito di potenziamento, rifacimento, totale o parziale, o riattivazione” (lett. m);
– “data di entrata in esercizio commerciale di un impianto”, vale a dire “la data, comunicata dal produttore al GSE e all’Ufficio tecnico di finanza, a decorrere dalla quale ha inizio il periodo di incentivazione” (lett. n).
In applicazione di questa normativa il GSE revocava la convezione stipulata con il titolare dell’impianto a causa della sua entrata in esercizio in un epoca anteriore a quella prevista dalla legge (31 dicembre 2007) per l’ottenimento di questo incentivo.
L’appellante contestava questo presupposto poiché riteneva che l’impianto, benché allacciato alla rete prima del 31 dicembre 2007, non avrebbe prodotto energia da immettere in rete prima di quella data, salvo il quantitativo “spurio” di 3 Kwh dovuto allo scarico in rete dell’energia accumulata nel corso delle operazioni di allacciamento del misuratore.
Sul punto il Consiglio di Stato ha condiviso la decisione del GSE ritenendo che “È agevole rilevare come, al fine di stabilire quale regime di incentivo incentivabile sia applicabile all’impianto, occorra aver riguardo all’epoca di messa in esercizio dell’impianto stesso, secondo le indicazioni rinvenibili nella richiamata lett. m), ove il riferimento, puntuale e scriminante, è al dato tecnico ed oggettivo del “ primo funzionamento dell’impianto in parallelo con il sistema elettrico”. Tale momento il GSE correttamente riferisce all’allacciamento dell’impianto stesso alla rete (attraverso la sua messa in tensione e l’attivazione dei gruppi di misura da parte del gestore della rete), momento dal quale questo è (potenzialmente) in grado di generare energia da prelevare e da immettere in rete”.
Quindi, poiché nel caso di specie l’impianto risultava pacificamente allacciato alla rete in data ben antecedente al 31 dicembre 2007, tanto che aveva già immesso un pur modesto quantitativo di energia, non era rispettata la condizione di cui all’articolo 2, comma 143, della legge n. 244/2007.
Un ulteriore causa di revoca della Convenzione veniva ravvisata nel mancato rispetto dell’ulteriore requisito previsto per l’accesso alla tariffa onnicomprensiva e cioè che l’impianto dovesse avere una“potenza nominale media annua non superiore a 1 MW”.
La società ricorrente contestava anche questo aspetto sottolineando che al di là della potenza dichiarata, l’impianto non aveva prodotto energia superiore ad 1 MW.
Sotto questo aspetto i giudici hanno precisato che “La potenza nominale media annua dell’impianto, deducibile dai dati di targa, è un dato oggettivo che prescinde dalla capacità concreta di produrre energia dell’impianto stesso, riguardando le caratteristiche fisiche del gruppo di generazione, di tal che – se la capacità installata è superiore ad 1MW – l’impianto non può accedere alla tariffa onnicomprensiva, a prescindere dal fatto se abbia o meno prodotto più di 1 MW orario di energia su base annua”.
Infine, è stato ritenuto legittimo anche l’ulteriore motivo di revoca della tariffa onnicomprensiva per la differenza riscontrata tra “energia ceduta alla rete” e “energia netta incentivabile” che aveva consentito al produttore di beneficiare, a titolo di tariffa onnicomprensiva, di una somma maggiore di quanto in realtà dovuto.
Ed infatti nel caso di specie era stato rilevato come l’energia incentivata fosse maggiore dell’energia netta immessa in rete dalla società, in quanto il produttore non aveva dichiarato che parte dei servizi ausiliari (da detrarre ai fini del computo dell’energia netta da incentivare) erano alimentati da un’utenza autonoma.
In conclusione, al fine di stabilire quale sia il regime di incentivo applicabile all’impianto, occorre aver riguardo all’epoca di messa in esercizio dell’impianto da intendersi come “primo funzionamento dell’impianto in parallelo con il sistema elettrico”.