25 Aprile 2024, giovedì
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Tassa rifiuti su cortili e balconi

Balconi, terrazze, cortili e giardini rischiano di pagare la nuova tassa rifiuti. Dal 2014 potrebbero infatti essere soggette alla nuova Tari le aree pertinenziali degli immobili destinati ad abitazioni civili. E questo, considerata l’incerta formulazione dell’articolo 1, comma 442, del disegno di legge di stabilità, che esclude espressamente le aree scoperte non operative, le quali possono essere considerate pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali, a meno che non siano detenute o occupate in via esclusiva.  Le superfici pertinenziali delle abitazioni civili (terrazze, balconi) sono state escluse dal pagamento della Tarsu (articolo 62 del decreto legislativo 507/1993) e dalla Tares. L’articolo 14 del dl 201/2011, prima delle recenti modifiche, ne prevedeva espressamente l’esonero. Successivamente la disposizione è stata modificata prevedendo un generico riferimento alle pertinenze di locali tassabili. Quindi solo un’interpretazione ad hoc, riconoscendo in maniera chiara l’esclusione, potrebbe evitare un aumento del carico tributario sulle utenze domestiche o comunque un probabile contenzioso tra comuni e cittadini. Così come è già avvenuto durante l’anno in corso quando, per errore, aveva assoggettato al pagamento della Tares le aree pertinenziali o accessorie a locali tassabili. Con un aumento notevole della tassazione per i soggetti che svolgono attività commerciali e industriali, qualora i comuni avessero applicato a superfici di ampie dimensioni la tariffa relativa alla specifica attività esercitata dall’impresa.

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