In relazione alla mia interpellanza parlamentare sulla questione delle Società Operaie e a seguito della risposta non soddisfacente che mi ha fornito il Vice Ministro Candela, ho deciso di scrivere direttamente al Ministro Zanonato per avere maggiorni delucidazioni e chiarimenti su questa tematica, che vede moltissime realtà ancora col fiato sospeso, in attesa di capire quale sarà la loro sorte. Ecco il testo del mio scritto:
A seguito della risposta fornita l’11 ottobre scorso alla Camera dal viceministro ministro Carlo Calenda alla mia interpellanza parlamentare urgente in merito alla riforma delle Societ à di Mutuo Soccorso (da ora SMS), introdotta dal Decreto Legge 179/2012, convertito in legge il 17 dicembre 2012, desidero esprimere nuovamente alcune preoccupazioni e un auspicio, anche a nome di molti soggetti coinvolti.
La risposta infatti risulta poco chiara e in certi punti persino contraddittoria. Da un lato si afferma che, se una SMS non rispetta gli adempimenti dell’art.1 della legge 3818/1886, perde la qualifica di SMS, non acquisisce né mantiene la personalità giuridica ecc., però ciò non significa che debba sciogliersi, né tantomeno devolvere il proprio patrimonio. Si inquadrerebbe, ha detto il viceministro, quale associazione non riconosciuta senza obbligo di iscrizione al registro delle imprese o all’albo delle cooperative. Dall’altro però, citando il comma 5 dell’art.23 del DL 179/2012 afferma una cosa diversa e cioè che in caso di liquidazione o di perdita di “natura” (qualifica?) di SMS (non di perdita di personalità giuridica) vige l’obbligo della devoluzione del patrimonio ad altre SMS o a fondi mutualistici, ecc.
Che cosa vuol dire? Nella prima parte della risposta, qualifica (o natura) della SMS e personalità giuridica costituiscono un unicum, nella seconda parte della risposta invece vengono separate; nella prima parte si afferma che se una SMS non si adegua alla norma di riferimento, comunque continua a vivere senza obbligo di sciogliersi o di devolvere il patrimonio, nella seconda parte si afferma l’esatto contrario.
Pare dunque necessario un chiarimento, come ho avuto modo io stesso di sottolineare direttamente al viceministro al termine della discussione sull’interpellanza.
Cosa succede se una SMS, il cui statuto fa riferimento alla legge 3818/1886, ma che da decenni ormai non svolge più alcuna attività riconducibile al mutuo soccorso, quando non intenda o non riesca in tempi rapidi ad adeguarsi ai nuovi indirizzi postulati dall’art.23 del DL 179/2012 e non intenda iscriversi conseguentemente all’albo delle imprese sociali o a quello delle cooperative? Non pare che in questa materia sarebbe opportuno definire con chiarezza che le SMS che si richiamano nei propri statuti alla legge 3818/1886, ma che non svolgono più alcuna attività riconducibile al mutuo soccorso e che non intendono iscriversi al registro delle imprese sociali, non sono soggette in alcun modo agli obblighi sanciti dall’art.23 del DL 179/2012, essendo, di fatto, associazioni non riconosciute ai sensi dell’art.36 CC, il cui patrimonio resta pertanto di esclusiva e legittima disponibilità dell’associazione che, in caso di scioglimento, lo devolverà in base a quanto stabilito dal proprio Statuto?
Si tenga conto inoltre che il decreto ministeriale emanato il 6 marzo 2013, con il quale vengono definiti i criteri e le modalità di iscrizione delle SMS al Registro delle imprese, sezione imprese sociali, tenendo opportunamente conto delle loro peculiarità non profit, prevede che le società di mutuo soccorso che vorranno iscriversi dovranno presentare istanza entro il 18 novembre 2013. Tale scadenza si sta rivelando troppo ravvicinata. Infatti, al fine dell’iscrizione al registro è determinante che le Società di Mutuo Soccorso aggiornino i loro statuti che, in molti casi,risalgono a decenni fa e a tale adempimento spesso si affianca anche la necessità di rinnovare i regolamenti operativi. Si tratta di impegni che non possono essere assolti in pochi mesi. Le stesse società di capitali e cooperative, in occasione della riforma del codice civile del 2003, ebbero più di 12 mesi per adeguare i loro statuti.
In ragione dunque della necessità di ulteriori definitivi chiarimenti e di un percorso adeguato di applicazione delle norme, Le sottopongo pertanto l’opportunità di prevedere un rinvio di sei mesi della scadenza: dal 18 novembre 2013 al 18 maggio 2014.
Tale proroga darebbe modo per altro a molte Società di provare ad esperire nel modo migliore eventuali trasformazioni dalla loro attuale condizione, nell’ottica di un pieno dispiegamento delle loro potenzialità in termini di sostegno al welfare comunitario, ratio implicita nell’art.23 dello stesso DL 179/2012.
Trasmesso e pubblicato
Ufficio Stampa
On. Giorgio Zanin