Anche il compromesso registrato, se consente l’immissione in possesso dell’immobile, può consentire la detrazione delle spese di ristrutturazione. Hanno diritto alle detrazioni fiscali sulle ristrutturazioni edilizie non soltanto i proprietari degli immobili ma anche, ad esempio, i locatari o i comodatari. A patto naturalmente che le fatture per le spese di ristrutturazione siano a loro intestate e che questi ultimi effettuino i pagamenti tramite bonifico bancario. Se invece i lavori di ristrutturazione sono effettuati in proprio, senza cioè l’ausilio di imprese edili, allora le detrazioni fiscali spetteranno solo per l’acquisto dei materiali necessari per l’intervento.
Sono queste alcune delle risposte alle domande più frequenti (c.d. Faq) messe on line nella serata di ieri sul sito internet del Governo, nell’ambito della campagna “rimetti la casa al centro del tuo mondo”. Le risposte fornite ai dubbi più frequenti dei cittadini italiani sono state redatte a cura dell’Agenzia delle Entrate così come le tre guide operative che affiancano le Faq sul sito del Governo. Si tratta, nello specifico, della guida alle agevolazioni per il risparmio energetico, della guida al bonus mobili ed elettrodomestici e della guida alle ristrutturazioni edilizie. Tornando alle risposte fornite on line sul sito del Governo in materia di agevolazioni fiscali sulla casa, una delle più interessanti riguarda la possibilità di sfruttare le detrazioni Irpef anche prima di aver stipulato il rogito definitivo di acquisto dell’abitazione. Perché ciò possa realizzarsi nel concreto è necessario che sia stato stipulato e registrato un contratto preliminare di compravendita (il c.d. compromesso) e che nello stesso sia prevista l’immissione in possesso del futuro acquirente.