3 Dicembre 2024, martedì
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Elusione, i costi sostenuti in studio non mentono

La Cassazione bacchetta i comportamenti antieconomici dei professionisti sdoganando l’accertamento basato sugli studi di settore in caso di dichiarazione dei redditi bassa rispetto ai costi sostenuti per il personale. Questa presunzione legittima da sola, al di là del contraddittorio con il contribuente, l’atto impositivo. Lo ha sancito la Corte di cassazione con la sentenza n. 24016 del 23 ottobre 2013. La sezione tributaria ha quindi respinto il ricorso di un avvocato che aveva ricevuto una rettifica del reddito perché non in linea con gli standard, nonostante si fosse giustificato con certificati medici attestanti le sue precarie condizioni di salute derivanti da un rovinoso incidente stradale. La sentenza non richiama espressamente i principi sull’elusione fiscale ma di fatto incrocia le presunzioni derivanti dagli studi con il «comportamento antieconomico» dell’autonomo, elemento portante dell’abuso del diritto. «Il giudice di appello», si legge in sentenza, «ha rilevato che assume certamente valore significativo, sul piano indiziario e presuntivo, il comportamento antieconomico del contribuente, concretatosi nella dichiarazione, da parte del medesimo, di un reddito nettamente inferiore – nell’anno 2005 – ai costi sostenuti per il personale dipendente e per compensi corrisposti a terzi».

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