28 Marzo 2024, giovedì
HomeItaliaEconomiaApprendistato le linee guida per la formazione, cosa cambia

Apprendistato le linee guida per la formazione, cosa cambia

Il d.L. 28/6/13 , n. 76, convertito in L. n. 9972013, ha stabilito che, entro il 30.9.2013, la Conferenza per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome potesse adottare linee guida per l’apprendistato professionalizzante in vista di una disciplina maggiormente uniforme dell’offerta formativa pubblica di cui all’articolo 4 d. Lgs 14//9/11 n. 167. Nell’ambito delle linee guida, potevano essere adottate le seguenti disposizioni derogatorie del d. Lgs. n. 167/2011:

a) il piano formativo individuale, è obbligatorio esclusivamente in relazione alla formazione per l’acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche;

b) la registrazione della formazione e della qualifica professionale a fini contrattuali eventualmente acquisita è effettuata in un documento avente i contenuti minimi del modello di libretto formativo del cittadino;

c) in caso di imprese multi localizzate, la formazione avviene nel rispetto della disciplina della regione ove l’impresa ha la sede legale.

In caso di mancata regolamentazione, per tutte le assunzioni in apprendistato professionalizzante o di mestiere trovano diretta applicazione le previsioni di cui alle lettere a), b) e c). La Conferenza, il 17 ottobre 2013, ha approvato una proposta di linee guida, che è stata trasmessa al Ministro per gli Affari regionali, in cui si prevede che:

1) l’offerta formativa pubblica è obbligatoria nella misura in cui sia disciplinata come tale dalla singola regione e sia realmente disponibile ovvero sia prevista come obbligatoria da parte del contratto collettivo;

2) essa è stabilita nelle seguenti misure (totali per il triennio): 120 ore per gli apprendisti con la licenza media; 80 ore per quelli con il diploma, e 40 ore se vi è il possesso della laurea;

3) le materie oggetto di insegnamento sono: sicurezza del lavoro; organizzazione e qualità; diritti e doveri; ecc.;

4) la formazione può essere realizzata anche in modalità a distanza (in base alla disciplina regionale) nonché direttamente da parte delle aziende che dispongono di luoghi idonei (distinti da quelli produttivi) e di personale adeguato;

5) il PFI è obbligatorio solo per la formazione mirata alle competenze tecnico-professionali e specialistiche;

6) la registrazione delle formazione viene effettuata in un documento avente i contenuti minimi del libretto formativo del cittadino o rispondente a quanto previsto dal contratto collettivo;

7) le imprese che hanno sedi in più regioni adottano la disciplina di quella in cui vi è la sede legale.

Sponsorizzato

Ultime Notizie

Commenti recenti