La Cassazione penale, con la sentenza n. 42334 del 15 ottobre 2013, ha stabilito che la mancata esibizione della documentazione legalmente richiesta dalla Direzione territoriale del lavoro concretizza una responsabilità penale perseguibile con l’arresto o l’ammenda, come stabilito dall’art. 4 della legge 22 luglio 1961, n. 628.
La Suprema corte, nel ricordare che l’articolo 4, all’ultimo comma, punisce «coloro che, legalmente richiesti dall’Ispettorato di fornire notizie a norma del presente articolo, non le forniscano o le diano scientemente errate od incomplete», precisa che il reato in questione si configura anche nell’ipotesi di omessa esibizione della documentazione che consenta all’Ispettorato del lavoro la vigilanza sull’osservanza delle disposizioni in materia di lavoro, previdenza sociale e contratti collettivi di categoria, ivi compresa quella sulle assunzioni, necessaria per verificare l’adempimento dei conseguenti obblighi.