26 Aprile 2024, venerdì
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Spese condominiali: derogabile dal contratto il criterio legale di ripartizione

Il criterio legale di ripartizione delle spese condominiali, prescritto dal combinato disposto degli artt. 1123 cod. civ. e 68 disp. att. cod. civ., può essere derogato, essendo disponibile il diritto di contribuzione o riparto, relativo a dette spese, mediante convenzione che, per la suanatura contrattuale, presuppone il consenso di tutti i condomini.

Il principio è stato enunciato dalla Sesta Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazione in una ordinanza depositata il 7 ottobre scorso. In conformità con quanto già espresso in precedenti decisioni (vedi, Cass. civ. n. 3944/2002, cit.), il giudice di legittimità ha ribadito espressamente che in materia di condominio, è valida la disposizione del regolamento condominiale, di natura contrattuale, secondo cui le spese generali e di manutenzione delle parti comuni dell’edificio vanno ripartite in quote uguali tra i condomini. Infatti, il diverso e legale criterio di ripartizione di dette spese in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascun condomino, fissato nell’art. 1123 cod. civ., è liberamente derogabile per convenzione – quale è appunto ilregolamento contrattuale di condominio – nè siffatta deroga può avere alcuna incidenza sulla disposizione inderogabile dell’art. 1136 cod. civ. ovvero su quella dell’art. 69 disp. att. cod. civ. in quanto, seppure con riguardo alla stessa materia del condominio negli edifici, queste ultime disciplinano, segnatamente, i diversi temi della costituzione dell’assemblea, della validità delle deliberazioni e delle tabelle millesimali.

La decisione in epigrafe, avente ad oggetto una controversia insorta a seguito della attivazione dellaprocedura monitoria per il pagamento di oneri condominiali nel quadro di una locazione immobiliare e definita dalla Suprema Corte nelle forme camerali di cui all’art. 380-bis cod. proc. civ., suscita interesse anche per l’enunciazione di altri due principi.

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