25 Aprile 2024, giovedì
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Contributi, totalizzazione, ricongiunzione e riscatto

Quante tipologie di contributi ci sono?
Esistono vari tipi di contributi: i contributi obbligatori (sono quelli principali); i figurativi; i volontari e i contributi per riscatti e ricongiunzioni. Le amministrazioni e gli enti iscritti detraggono mensilmente i contributi obbligatori dalla busta paga del lavoratore e, aggiungendo la quota a loro carico, li versano all’Inps, Gestione dipendenti pubblici. Per garantire il regolare flusso delle entrate si utilizzano procedure informatiche. I lavoratori iscritti, in possesso dei requisiti richiesti, possono presentare domanda per la copertura di periodi di astensione dal lavoro così come indicati dalla normativa di riferimento (congedo parentale, aspettativa per cariche pubbliche elettive, aspettativa sindacale ecc.), per la prosecuzione volontaria dei contributi e per la ricongiunzione e il riscatto di particolari periodi. Vediamo ora in concreto alcune specifiche situazioni. Un primo dubbio riguarda la durata della pausa pranzo. Questa pausa deve avere una durata non inferiore a trenta minuti e non superiore alle due ore. La collocazione temporale di tale intervallo, se diversa dalle due fasce attualmente esistenti (dalle 12,30 alle 14,30 oppure dalle 14,00 alle 16,00) deve essere stabilita in sede di contrattazione locale e può decorrere a partire dalle 12,00 compatibilmente con le particolari esigenze operative della struttura.

Totalizzazione dei periodi assicurativi

Quali sono le disposizioni previste dal decreto legislativo n. 42 del 2006 in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi?
La norma stabilisce che quando il lavoratore abbia già raggiunto, in una gestione a carico degli enti previdenziali pubblici, i requisiti minimi richiesi per il diritto ad autonoma pensione “tale pro quota” sarà calcolata con il sistema di computo previsto dall’ordinamento della predetta gestione.
Diversamente, il trattamento pensionistico derivante da totalizzazione sarà determinato con il sistema di calcolo interamente contributivo.
Il pagamento degli importi liquidati dalle singole gestioni è effettuato dall’Inps. Si precisa che tale Istituto è l’ente pagatore anche nei casi in cui non è interessato alla liquidazione di alcuna quota di pensione.
Per completezza informativa va segnalato quanto segue. L’art. 1, comma 239, della legge 24 dicembre 2012 n. 228 ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2013 (data di entrata in vigore della legge) un nuovo istituto di cumulo che consente agli iscritti presso due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, e degli iscritti alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, di cumulare i periodi non coincidenti ai fini del conseguimento di un’unica pensione; tale facoltà può essere esercitata quando i richiedenti non siano già titolari di trattamento pensionistico in una delle predette gestioni e non abbiano maturato i requisiti per il diritto al predetto trattamento pensionistico, ferme restando le vigenti disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42 e di ricongiunzione dei periodi assicurativi di cui alla legge 7 febbraio 1979, n. 29.

Ricongiunzione

È possibile la ricongiunzione per un’unica pensione, di periodi assicurativi secondo l’art. 2 della legge n. 29 del 1979 per un dipendente in regime di part time iscritto Inpdap e contemporaneamente dipendente in un’attività commerciale con iscrizione Inps?
Tale possibilità scatta alle seguenti condizioni:
ol’accredito della contribuzione Inps presso questo Istituto potrà avvenire esclusivamente per la misura del trattamento pensionistico, essendo il periodo prestato con rapporto di lavoro part time con iscrizione alla Cpdel già interamente utile ai fini del diritto al trattamento di pensione;
oil periodo lavorativo risultante dalla certificazione dell’altro Istituto previdenziale, in relazione all’orario prestato, sommato a quello già valutabile ai fini della misura, presso questo Istituto, non potrà superare il corrispondente periodo che sarebbe stato accreditato nell’ipotesi di lavoro ad orario pieno.
Riscatto
Può un iscritto rinunciare al riscatto?
Con riferimento alla richiesta circa la vigenza e la perdurante attualità dell’orientamento interpretativo contenuto nella nota operativa n. 838M del 5 maggio 1999, si conferma che nulla è innovato rispetto alla possibilità per un iscritto Inpdap di rinunciare ad un provvedimento di riscatto anche dopo l’integrale pagamento del relativo onere, alle condizioni esplicitate nella nota richiamata.
In particolare:
° la rinuncia agli effetti di un provvedimento di riscatto è consentita a condizione che il periodo riscattato non sia stato già utilizzato per la determinazione del’ammontare della pensione;
° la possibilità di revoca parziale o totale di un periodo ammesso a riscatto non comporta per questo Istituto la restituzione del contributo di riscatto o il venir meno del provvedimento legittimamente adottato, ma consente la sola esclusione della valutazione del periodo ai fini pensionistici.
Va, inoltre, segnalato che la richiesta di rinuncia al riscatto, una volta accolta, non può essere successivamente revocata dall’iscritto e che le implicazioni a livello pensionistico conseguenti all’esercizio di tali rinunce devono essere valutate attentamente sia da parte dell’ente datore di lavoro che dai diretti interessati.

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